ART. 16
                         MANSIONI SUPERIORI

   1.  Il  presente  articolo  completa  la disciplina delle mansioni
prevista  dall'Art.  56,  commi  2, 3 e 4 del D.lgs. n.29/1993 per la
parte demandata alla contrattazione.

   2.  Nell'ambito del nuovo sistema di classificazione del personale
previsto   dal   presente   contratto,   si   considerano   "mansioni
immediatamente   superiori"   le   mansioni   svolte  dal  dipendente
all'interno  della stessa area in profilo appartenente alla posizione
di livello economico immediatamente superiore a quella in cui egli e'
inquadrato,  secondo  la  declaratoria  riportata nell'allegato A del
presente  contratto.  Le  posizioni di sviluppo economico orizzontale
non  sono  prese  in  considerazione  a  tal  fine.  Sono,  altresi',
considerate  "mansioni  superiori",  per  i  dipendenti che rivestono
l'ultima  posizione  economica dell'area di appartenenza, le mansioni
corrispondenti    alla   posizione   economica   iniziale   dell'area
immediatamente superiore.

   3.  Il  conferimento  delle  mansioni  superiori di cui al comma 2
avviene nei seguenti casi:

   a)  nel  caso di vacanza di posto in organico, per non piu' di sei
mesi,  prorogabili  fino  a  dodici  qualora  siano  state avviate le
procedure  per  la  copertura  del  posto  vacante, anche mediante le
selezioni  interne  di  cui alle apposite sezioni relative a ciascuna
Amministrazione;

   b)  nel  caso  di  sostituzione  di  altro  dipendente assente con
diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per
ferie, per la durata dell'assenza.

   4.  Il  conferimento  delle  mansioni  superiori  di  cui ai commi
precedenti  e'  comunicato  per  iscritto  al  dipendente incaricato,
mediante le procedure stabilite dall'Amministrazione secondo i propri
ordinamenti,  sulla  base  di  criteri,  da  definire  entro tre mesi
dall'entrata  in vigore del presente contratto, che tengano conto del
contenuto   professionale   delle   mansioni   da  conferire,  previa
consultazione  delle  Organizzazioni  sindacali di cui all'Art. 8. La
disciplina  delle  mansioni  superiori  come  integrata  dal presente
articolo  entra  pertanto  in  vigore  dalla  data di definizione dei
predetti criteri.

   5. Il dipendente assegnato alle mansioni superiori di cui al comma
2  ha  diritto  al  trattamento  economico  previsto per la posizione
corrispondente   alle   relative  mansioni,  fermo  rimanendo  quanto
percepito  a  titolo  di  retribuzione individuale di anzianita' e di
fascia retributiva nella posizione di provenienza.

   6.  Per  quanto  non previsto dal presente articolo resta ferma la
disciplina dell'Art. 56 del d.lgs 29/1993.