ART. 16 MANSIONI SUPERIORI 1. Il presente articolo completa la disciplina delle mansioni prevista dall'Art. 56, commi 2, 3 e 4 del D.lgs. n.29/1993 per la parte demandata alla contrattazione. 2. Nell'ambito del nuovo sistema di classificazione del personale previsto dal presente contratto, si considerano "mansioni immediatamente superiori" le mansioni svolte dal dipendente all'interno della stessa area in profilo appartenente alla posizione di livello economico immediatamente superiore a quella in cui egli e' inquadrato, secondo la declaratoria riportata nell'allegato A del presente contratto. Le posizioni di sviluppo economico orizzontale non sono prese in considerazione a tal fine. Sono, altresi', considerate "mansioni superiori", per i dipendenti che rivestono l'ultima posizione economica dell'area di appartenenza, le mansioni corrispondenti alla posizione economica iniziale dell'area immediatamente superiore. 3. Il conferimento delle mansioni superiori di cui al comma 2 avviene nei seguenti casi: a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non piu' di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura del posto vacante, anche mediante le selezioni interne di cui alle apposite sezioni relative a ciascuna Amministrazione; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza. 4. Il conferimento delle mansioni superiori di cui ai commi precedenti e' comunicato per iscritto al dipendente incaricato, mediante le procedure stabilite dall'Amministrazione secondo i propri ordinamenti, sulla base di criteri, da definire entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente contratto, che tengano conto del contenuto professionale delle mansioni da conferire, previa consultazione delle Organizzazioni sindacali di cui all'Art. 8. La disciplina delle mansioni superiori come integrata dal presente articolo entra pertanto in vigore dalla data di definizione dei predetti criteri. 5. Il dipendente assegnato alle mansioni superiori di cui al comma 2 ha diritto al trattamento economico previsto per la posizione corrispondente alle relative mansioni, fermo rimanendo quanto percepito a titolo di retribuzione individuale di anzianita' e di fascia retributiva nella posizione di provenienza. 6. Per quanto non previsto dal presente articolo resta ferma la disciplina dell'Art. 56 del d.lgs 29/1993.