Art. 20 TIFR E PREVIDENZA COMPLEMENTARE 1. Le parti convengono di procedere alla costituzione di un Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori del comparto delle Aziende ed amministrazioni autonome dello Stato ai sensi del d.lgs. n. 124/1993, della legge n. 335/1995, della Legge n. 449/1997 e successive modificazioni e integrazioni. 2. Le parti, con riguardo all'Accordo Quadro ARAN - Confederazioni sindacali sottoscritto il 29 luglio 1999 e al successivo DPCM, prevederanno che i destinatari del Fondo pensioni sono i lavoratori che avranno liberamente aderito al Fondo stesso secondo quanto prescritto dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. 3. Ai fini del presente articolo le parti competenti realizzeranno i seguenti impegni: pervenire alla sottoscrizione dell'accordo istitutivo del Fondo pensione complementare, definire lo statuto, il regolamento e la scheda di adesione; costituire il Fondo pensione, procedere alle elezioni dei rappresentanti dei soci del Fondo al raggiungimento delle adesioni che saranno previste in sede di accordo istitutivo, dove verra' indicata la misura percentuale della quota di contribuzione a carico delle amministrazioni e di quella dovuta dai lavoratori, secondo le disponibilita' stabilite nella legge finanziaria o in un suo collegato.