Art. 20
                   TIFR E PREVIDENZA COMPLEMENTARE

   1.  Le parti convengono di procedere alla costituzione di un Fondo
nazionale  pensione complementare per i lavoratori del comparto delle
Aziende  ed  amministrazioni autonome dello Stato ai sensi del d.lgs.
n.  124/1993,  della  legge  n.  335/1995,  della Legge n. 449/1997 e
successive modificazioni e integrazioni.

   2. Le parti, con riguardo all'Accordo Quadro ARAN - Confederazioni
sindacali  sottoscritto  il  29  luglio  1999  e  al successivo DPCM,
prevederanno  che  i destinatari del Fondo pensioni sono i lavoratori
che  avranno  liberamente  aderito  al  Fondo  stesso  secondo quanto
prescritto dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

   3. Ai fini del presente articolo le parti competenti realizzeranno
i   seguenti  impegni:  pervenire  alla  sottoscrizione  dell'accordo
istitutivo  del Fondo pensione complementare, definire lo statuto, il
regolamento  e  la  scheda di adesione; costituire il Fondo pensione,
procedere  alle  elezioni  dei  rappresentanti  dei soci del Fondo al
raggiungimento delle adesioni che saranno previste in sede di accordo
istitutivo, dove verra' indicata la misura percentuale della quota di
contribuzione  a  carico delle amministrazioni e di quella dovuta dai
lavoratori,   secondo   le   disponibilita'   stabilite  nella  legge
finanziaria o in un suo collegato.