ART. 23 LE MATERIE DEL SISTEMA DI PARTECIPAZIONE 1. Fermi restando i principi generali individuati nell'Art. 6 della parte prima del presente CCNL, l'informazione, la concertazione e la consultazione si svolgono sulle materie e con i soggetti sindacali individuati dal presente articolo. A) INFORMAZIONE l. L'informazione preventiva e' fornita dall'amministrazione inviando tempestivamente la documentazione necessaria: A) AI SOGGETTI SINDACALI DI CUI ALL'Art. 8, COMMA 1, lett. a): a) definizione dei criteri per la determinazione e distribuzione dei carichi di lavoro; b) verifica periodica della produttivita' degli uffici; c) definizione delle dotazioni organiche e loro variazioni; d) criteri generali per l'organizzazione e la disciplina degli uffici; e) criteri generali di programmazione della mobilita' interna; f) criteri generali riguardanti l'organizzazione del lavoro; g) stato dell'occupazione e politiche degli organici; h) applicazione dei parametri concernenti la qualita' e produttivita' dei servizi e rapporti con l'utenza: i) iniziative rivolte al miglioramento dei servizi sociali in favore del personale; l) misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro; m) affidamento all'esterno dei servizi; n) introduzione di nuove tecnologie e processi di riorganizzazione delle amministrazioni aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro; o) attivita' e programmi di ricerca e sviluppo; p) previsione di bilancio relativa al personale; q) implicazioni dei processi generali di riorganizzazione dell'amministrazione; r) programmi di formazione del personale; s) criteri per la definizione degli standard psicofisici richiesti al personale in servizio; t) elevazione del contingente da destinare ai contratti di lavoro a tempo parziale, di cui all'Art. 13, comma 10; u) criteri per l'eventuale ricorso a forme di lavoro flessibile. B) AI SOGGETTI DI CUI ALL'Art. 8, COMMA 1, lett. b): a) definizione dei criteri per la determinazione e distribuzione dei carichi di lavoro; b) verifica periodica della produttivita' in sede locale; c) politiche degli organici aventi riflessi sulla sede locale; d) criteri generali per la riorganizzazione degli uffici in sede locale; e) criteri di massima riguardanti l'organizzazione del lavoro; f) introduzione di nuove tecnologie e processi di riorganizzazione della sede territoriale aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro; g) programmi di formazione del personale; h) misure programmate in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro; i) iniziative volte al miglioramento dei servizi sociali in favore del personale. L'informazione preventiva e' fornita anche per le materie del sistema classificazione di cui all'art. 31, comma 1, lett. B) 2. L'amministrazione, nelle materie aventi per oggetto gli atti di gestione adottati e la verifica dei relativi risultati, nonche' su tutte quelle demandate alla contrattazione, fornisce un'informazione successiva: A) AI SOGGETTI SINDACALI DI CUI ALL'ART 8, COMMA 1, lett. a): a) distribuzione complessiva dei carichi di lavoro; b) attuazione dei programmi di formazione del personale; c) andamento generale della mobilita' del personale; d) distribuzione complessiva delle ore di lavoro straordinario e l'utilizzo delle relative prestazioni; e) distribuzione complessiva del fondo di cui all'Art. 47: f) parametri e risultati concernenti la qualita' e la produttivita' dei servizi prestati; g) misure in materia di igiene e sicurezza nel luogo di lavoro; h) qualita' del servizio in rapporto con l'utenza; i) stato dell'occupazione e politiche degli organici. A) AI SOGGETTI SINDACALI DI CUI ALL'Art. 8, COMMA 1, lett. b): - distribuzione complessiva dei carichi di lavoro; - parametri e risultati concernenti la qualita' e la produttivita' dei servizi prestati; - attuazione dei programmi di formazione del personale; - misure in materia di igiene e sicurezza nel luogo di lavoro; - distribuzione complessiva delle ore di lavoro straordinario prestate; - distribuzione complessiva del fondo di cui all'Art. 47. 3. Nel caso in cui il sistema informativo utilizzato dall'amministrazione consenta la raccolta e l'utilizzo di dati sulla quantita' e qualita' delle prestazioni lavorative dei singoli operatori, le amministrazioni assicurano una adeguata tutela della riservatezza della sfera personale del lavoratore. B) CONCERTAZIONE 1. In relazione all'Art. 6 della Parte prima, la concertazione si svolge nelle seguenti materie e con i soggetti sottoindicati: A) soggetti sindacali di cui all'Art. 8, comma 1, lett. a): a) definizione dei criteri sui carichi di lavoro; b) verifica periodica della produttivita' degli uffici; c) le implicazioni dei processi generali di riorganizzazione delle amministrazioni; B) soggetti sindacali di cui all'Art. 8, comma 1, lett. b): a) definizione dei criteri sui carichi di lavoro nell'ufficio; b) verifica periodica della produttivita' dell'ufficio. 2. La concertazione si svolge anche sulle materie relative al sistema di classificazione di cui all'Art. 31, comma 1 lett. B C) CONSULTAZIONE 1. La consultazione si svolge obbligatoriamente sulle seguenti materie e con i soggetti di seguito indicati: A) soggetti sindacali di cui all'Art. 8, comma 1, lett. a): a) organizzazione e disciplina degli uffici, nonche' la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche dell'amministrazione; b) modalita' per la periodica designazione dei rappresentanti per la composizione del collegio arbitrale delle procedure disciplinari sino all'entrata in vigore della disciplina inerente i collegi di conciliazione ed arbitrato di cui all'Art. 19 del presente CCNL; c) elevazione del contingente da destinare ai contratti di lavoro a tempo parziale, di cui all'Art. 13, comma 10; B) i soggetti sindacali di cui all'Art. 8, comma 1, lett. b): a) organizzazione e disciplina dell'ufficio, nonche' la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche dell'ufficio. 2. E', inoltre, prevista la consultazione del rappresentante per la sicurezza nei casi di cui all'Art. 19 del D. Lgs, 19 settembre 1994, n. 626.