ART. 23
              LE MATERIE DEL SISTEMA DI PARTECIPAZIONE

   1.  Fermi  restando  i  principi  generali individuati nell'Art. 6
della parte prima del presente CCNL, l'informazione, la concertazione
e  la  consultazione  si  svolgono  sulle  materie  e  con i soggetti
sindacali individuati dal presente articolo.

   A) INFORMAZIONE

   l.   L'informazione  preventiva  e'  fornita  dall'amministrazione
inviando tempestivamente la documentazione necessaria:

   A) AI SOGGETTI SINDACALI DI CUI ALL'Art. 8, COMMA 1, lett. a):

   a)  definizione  dei criteri per la determinazione e distribuzione
dei carichi di lavoro;

   b) verifica periodica della produttivita' degli uffici;

   c) definizione delle dotazioni organiche e loro variazioni;

   d)  criteri  generali  per  l'organizzazione e la disciplina degli
uffici;

   e) criteri generali di programmazione della mobilita' interna;

   f) criteri generali riguardanti l'organizzazione del lavoro;

   g) stato dell'occupazione e politiche degli organici;

   h)   applicazione   dei   parametri   concernenti  la  qualita'  e
produttivita' dei servizi e rapporti con l'utenza:

   i)  iniziative  rivolte  al  miglioramento  dei servizi sociali in
favore del personale;

   l) misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;

   m) affidamento all'esterno dei servizi;

   n) introduzione di nuove tecnologie e processi di riorganizzazione
delle amministrazioni aventi effetti generali sull'organizzazione del
lavoro;

   o) attivita' e programmi di ricerca e sviluppo;

   p) previsione di bilancio relativa al personale;

   q)   implicazioni   dei   processi  generali  di  riorganizzazione
dell'amministrazione;

   r) programmi di formazione del personale;

   s) criteri per la definizione degli standard psicofisici richiesti
al personale in servizio;

   t)  elevazione del contingente da destinare ai contratti di lavoro
a tempo parziale, di cui all'Art. 13, comma 10;

   u) criteri per l'eventuale ricorso a forme di lavoro flessibile.

   B) AI SOGGETTI DI CUI ALL'Art. 8, COMMA 1, lett. b):

   a)  definizione  dei criteri per la determinazione e distribuzione
dei carichi di lavoro;

   b) verifica periodica della produttivita' in sede locale;

   c) politiche degli organici aventi riflessi sulla sede locale;

   d)  criteri  generali per la riorganizzazione degli uffici in sede
locale;

   e) criteri di massima riguardanti l'organizzazione del lavoro;

   f) introduzione di nuove tecnologie e processi di riorganizzazione
della  sede  territoriale aventi effetti generali sull'organizzazione
del lavoro;

   g) programmi di formazione del personale;

   h)  misure programmate in materia di igiene e sicurezza nei luoghi
di lavoro;

   i) iniziative volte al miglioramento dei servizi sociali in favore
del personale.

   L'informazione  preventiva  e'  fornita  anche  per le materie del
sistema classificazione di cui all'art. 31, comma 1, lett. B)

   2. L'amministrazione, nelle materie aventi per oggetto gli atti di
gestione  adottati  e  la verifica dei relativi risultati, nonche' su
tutte  quelle demandate alla contrattazione, fornisce un'informazione
successiva:

   A) AI SOGGETTI SINDACALI DI CUI ALL'ART 8, COMMA 1, lett. a):

   a) distribuzione complessiva dei carichi di lavoro;

   b) attuazione dei programmi di formazione del personale;

   c) andamento generale della mobilita' del personale;

   d)  distribuzione  complessiva delle ore di lavoro straordinario e
l'utilizzo delle relative prestazioni;

   e) distribuzione complessiva del fondo di cui all'Art. 47:

   f)   parametri   e   risultati   concernenti   la  qualita'  e  la
produttivita' dei servizi prestati;

   g) misure in materia di igiene e sicurezza nel luogo di lavoro;

   h) qualita' del servizio in rapporto con l'utenza;

   i) stato dell'occupazione e politiche degli organici.

   A) AI SOGGETTI SINDACALI DI CUI ALL'Art. 8, COMMA 1, lett. b):

   - distribuzione complessiva dei carichi di lavoro;
   - parametri e risultati concernenti la qualita' e la produttivita'
dei servizi prestati;
   - attuazione dei programmi di formazione del personale;
   - misure in materia di igiene e sicurezza nel luogo di lavoro;
   -  distribuzione  complessiva  delle  ore  di lavoro straordinario
prestate;
   - distribuzione complessiva del fondo di cui all'Art. 47.

   3.   Nel   caso   in   cui   il   sistema  informativo  utilizzato
dall'amministrazione  consenta la raccolta e l'utilizzo di dati sulla
quantita'   e  qualita'  delle  prestazioni  lavorative  dei  singoli
operatori,  le  amministrazioni  assicurano una adeguata tutela della
riservatezza della sfera personale del lavoratore.

   B) CONCERTAZIONE

   1.  In relazione all'Art. 6 della Parte prima, la concertazione si
svolge nelle seguenti materie e con i soggetti sottoindicati:

   A) soggetti sindacali di cui all'Art. 8, comma 1, lett. a):

   a) definizione dei criteri sui carichi di lavoro;

   b) verifica periodica della produttivita' degli uffici;

   c) le implicazioni dei processi generali di riorganizzazione delle
amministrazioni;

   B) soggetti sindacali di cui all'Art. 8, comma 1, lett. b):

   a) definizione dei criteri sui carichi di lavoro nell'ufficio;

   b) verifica periodica della produttivita' dell'ufficio.

   2.  La  concertazione  si  svolge  anche sulle materie relative al
sistema di classificazione di cui all'Art. 31, comma 1 lett. B

   C) CONSULTAZIONE

   1.  La  consultazione  si  svolge obbligatoriamente sulle seguenti
materie e con i soggetti di seguito indicati:

   A) soggetti sindacali di cui all'Art. 8, comma 1, lett. a):

   a)   organizzazione   e   disciplina   degli  uffici,  nonche'  la
consistenza    e    la    variazione    delle   dotazioni   organiche
dell'amministrazione;

   b)  modalita' per la periodica designazione dei rappresentanti per
la  composizione  del collegio arbitrale delle procedure disciplinari
sino  all'entrata  in  vigore  della disciplina inerente i collegi di
conciliazione ed arbitrato di cui all'Art. 19 del presente CCNL;

   c)  elevazione del contingente da destinare ai contratti di lavoro
a tempo parziale, di cui all'Art. 13, comma 10;

   B) i soggetti sindacali di cui all'Art. 8, comma 1, lett. b):

   a)   organizzazione   e   disciplina   dell'ufficio,   nonche'  la
consistenza e la variazione delle dotazioni organiche dell'ufficio.

   2.  E',  inoltre, prevista la consultazione del rappresentante per
la  sicurezza  nei  casi  di cui all'Art. 19 del D. Lgs, 19 settembre
1994, n. 626.