ART. 25
                        ACCESSO DALL'ESTERNO

   1.   L'accesso   alle  posizioni  delle  varie  aree,  secondo  le
indicazioni  della  declaratoria  allegato  A,  avviene attraverso le
procedure  concorsuali  pubbliche,  previste dall'ordinamento vigente
nell'amministrazione  ovvero  mediante quelle di avviamento al lavoro
di  cui  alla  legge n. 56/1987, secondo quanto previsto dall'Art. 36
del  d.lgs n. 29/1993 e dall'Art. 45, comma 11, del d.lgs n. 80/1998,
le quali devono garantire un adeguato accesso dall'esterno.