ART. 25 ACCESSO DALL'ESTERNO 1. L'accesso alle posizioni delle varie aree, secondo le indicazioni della declaratoria allegato A, avviene attraverso le procedure concorsuali pubbliche, previste dall'ordinamento vigente nell'amministrazione ovvero mediante quelle di avviamento al lavoro di cui alla legge n. 56/1987, secondo quanto previsto dall'Art. 36 del d.lgs n. 29/1993 e dall'Art. 45, comma 11, del d.lgs n. 80/1998, le quali devono garantire un adeguato accesso dall'esterno.