ART. 30
         CONFERIMENTO E REVOCA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

   1.    Possono   procedere   all'individuazione   delle   posizioni
organizzative le amministrazioni che abbiano realizzato:

   -  l'attuazione  dei  principi  di  razionalizzazione previsti dal
d.lgs  29/1993.  con  particolare riferimento agli artt. 3, 4, 7, 9 e
14;

   - la ridefinizione delle strutture organizzative e delle dotazioni
organiche,

   - l'istituzione e l'attivazione dei servizi di controllo interno o
dei  nuclei  di  valutazione,  determinando  i  criteri generali e le
procedure  per  il  conferimento  e  la revoca degli incarichi per le
posizioni organizzative.

   2.  Gli  incarichi sono conferiti dai dirigenti con atto scritto e
motivato,  tenendo  conto dei requisiti culturali, delle attitudini e
delle  capacita'  professionali  dei  dipendenti  in  relazione  alle
caratteristiche dei programmi da realizzare.

   3.  Gli  incarichi  possono  essere  revocati  con  atto scritto e
motivato, prima della scadenza, a seguito di:

   -    inosservanza   delle   direttive   contenute   nell'atto   di
conferimento;

   - intervenuti mutamenti organizzativi;

   - accertamento di risultati negativi.

   4. La revoca dell'incarico comporta la perdita della indennita' di
posizione  e la restituzione del dipendente alle funzioni del profilo
di appartenenza.

   5.  La  valutazione  dei  risultati  delle  attivita'  svolte  dai
dipendenti  cui  sono  stati conferiti gli incarichi avviene di norma
con   cadenza   annuale  in  base  a  criteri  e  procedure  definite
preventivamente dalle singole amministrazioni.