ART. 30 CONFERIMENTO E REVOCA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE 1. Possono procedere all'individuazione delle posizioni organizzative le amministrazioni che abbiano realizzato: - l'attuazione dei principi di razionalizzazione previsti dal d.lgs 29/1993. con particolare riferimento agli artt. 3, 4, 7, 9 e 14; - la ridefinizione delle strutture organizzative e delle dotazioni organiche, - l'istituzione e l'attivazione dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione, determinando i criteri generali e le procedure per il conferimento e la revoca degli incarichi per le posizioni organizzative. 2. Gli incarichi sono conferiti dai dirigenti con atto scritto e motivato, tenendo conto dei requisiti culturali, delle attitudini e delle capacita' professionali dei dipendenti in relazione alle caratteristiche dei programmi da realizzare. 3. Gli incarichi possono essere revocati con atto scritto e motivato, prima della scadenza, a seguito di: - inosservanza delle direttive contenute nell'atto di conferimento; - intervenuti mutamenti organizzativi; - accertamento di risultati negativi. 4. La revoca dell'incarico comporta la perdita della indennita' di posizione e la restituzione del dipendente alle funzioni del profilo di appartenenza. 5. La valutazione dei risultati delle attivita' svolte dai dipendenti cui sono stati conferiti gli incarichi avviene di norma con cadenza annuale in base a criteri e procedure definite preventivamente dalle singole amministrazioni.