ART. 31 RELAZIONI SINDACALI DEL SISTEMA CLASSIFICATORIO 1. Nell'ambito del sistema classificatorio sono previsti i seguenti livelli di relazioni sindacali nelle materie sotto indicate: A) CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA: - determinazione dei criteri generali per la definizione delle precedure per le selezioni di cui all'Art. 26, comma 3, lett. B); - definizione dei criteri per la progressione economica orizzontale. B) INFORMAZIONE PREVENTIVA E CONCERTAZIONE: a) individuazione dei contingenti destinati alle selezioni interne ai sensi dell'Art. 26; b) individuazione dell'incremento dei contingenti destinati alle selezioni interne ai sensi dell'Art. 26 comma 3 lett. B), in relazione all'applicazione dell'Art. 44, comma 4. c) determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure di selezione interna di cui al medesimo Art. 26, comma 3, lett. A); d) con riferimento agli artt.29 e 30: - criteri generali per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa: - graduazione delle posizioni organizzative ai fini dell'attribuzione della relativa indennita': - criteri e procedure di valutazione periodica delle attivita' svolte dai dipendenti interessati nonche' le necessarie garanzie di contraddittorio. 2. Nella concertazione le parti verificano la possibilita' di un accordo mediante un confronto che deve, comunque, concludersi entro il termine massimo di trenta giorni dalla sua attivazione.