ART. 31

           RELAZIONI SINDACALI DEL SISTEMA CLASSIFICATORIO

   1.   Nell'ambito  del  sistema  classificatorio  sono  previsti  i
seguenti livelli di relazioni sindacali nelle materie sotto indicate:

   A) CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA:

   -  determinazione  dei  criteri  generali per la definizione delle
precedure per le selezioni di cui all'Art. 26, comma 3, lett. B);

   -   definizione   dei   criteri   per  la  progressione  economica
orizzontale.

   B) INFORMAZIONE PREVENTIVA E CONCERTAZIONE:

   a) individuazione dei contingenti destinati alle selezioni interne
ai sensi dell'Art. 26;

   b)  individuazione  dell'incremento dei contingenti destinati alle
selezioni  interne  ai  sensi  dell'Art.  26  comma  3  lett.  B), in
relazione all'applicazione dell'Art. 44, comma 4.

   c)  determinazione  dei  criteri generali per la definizione delle
procedure  di  selezione interna di cui al medesimo Art. 26, comma 3,
lett. A);

   d) con riferimento agli artt.29 e 30:

   - criteri generali per il conferimento e la revoca degli incarichi
di posizione organizzativa:

   -    graduazione    delle    posizioni   organizzative   ai   fini
dell'attribuzione della relativa indennita':

   -  criteri  e  procedure  di valutazione periodica delle attivita'
svolte  dai  dipendenti interessati nonche' le necessarie garanzie di
contraddittorio.

   2.  Nella  concertazione le parti verificano la possibilita' di un
accordo  mediante  un confronto che deve, comunque, concludersi entro
il termine massimo di trenta giorni dalla sua attivazione.