ART. 33 MUTAMENTO DI MANSIONI PER INIDONEITA' PSICOFISICA 1. Fatte salve le eventuali normative piu' favorevoli esistenti nei confronti del dipendente riconosciuto non idoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale ma idoneo al proficuo lavoro, l'Amministrazione non potra' procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneita' fisica o psichica prima di aver esperito ogni utile tentativo, anche a domanda del dipendente da presentarsi entro 30 giorni dalla dichiarazione d'inidoneita', compatibilmente con le esigenze organizzative dei vari settori e con la disponibilita' organica dell'Amministrazione, per recuperarlo al servizio attivo, anche di altro settore e profilo, previo corso di riqualificazione. 2. Il dipendente di cui al comma 1 che dal settore operativo o dal settore aeronavigante acconsente a transitare nel settore tecnico amministrativo, e informatico, e' collocato in altro profilo dello stesso livello retributivo nella sede ove presta servizio ovvero, previo accordo con l'amministrazione, in altra sede. L'Amministrazione potra' valutare i casi in cui la ricollocazione sia effettuabile anche in soprannumero. 3. Con la ricollocazione di cui ai commi 1 e 2, al dipendente viene attribuito lo stipendio tabellare e l'indennita' mensile della nuova posizione, nonche' un assegno personale pensionabile non riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento e quello previsto per il nuovo profilo, ferma restando la fascia retributiva, eventualmente conseguita, dal momento del nuovo inquadramento il medesimo segue la dinamica retributiva della nuova posizione economica, fatto salvo quanto previsto dalle norme in vigore in materia di infermita' riconosciuta per causa di servizio.