ART. 33
          MUTAMENTO DI MANSIONI PER INIDONEITA' PSICOFISICA

   1.  Fatte  salve  le eventuali normative piu' favorevoli esistenti
nei   confronti   del  dipendente  riconosciuto  non  idoneo  in  via
permanente  allo  svolgimento  delle  mansioni  del  proprio  profilo
professionale  ma  idoneo  al  proficuo lavoro, l'Amministrazione non
potra'   procedere  alla  risoluzione  del  rapporto  di  lavoro  per
inidoneita'  fisica  o  psichica  prima  di  aver esperito ogni utile
tentativo,  anche  a  domanda  del dipendente da presentarsi entro 30
giorni  dalla  dichiarazione  d'inidoneita',  compatibilmente  con le
esigenze  organizzative  dei  vari  settori  e  con la disponibilita'
organica  dell'Amministrazione,  per  recuperarlo al servizio attivo,
anche di altro settore e profilo, previo corso di riqualificazione.

   2. Il dipendente di cui al comma 1 che dal settore operativo o dal
settore  aeronavigante  acconsente  a  transitare nel settore tecnico
amministrativo,  e  informatico,  e' collocato in altro profilo dello
stesso  livello  retributivo  nella  sede ove presta servizio ovvero,
previo    accordo    con    l'amministrazione,    in    altra   sede.
L'Amministrazione potra' valutare i casi in cui la ricollocazione sia
effettuabile anche in soprannumero.

   3.  Con  la  ricollocazione  di  cui ai commi 1 e 2, al dipendente
viene  attribuito lo stipendio tabellare e l'indennita' mensile della
nuova  posizione,  nonche'  un  assegno  personale  pensionabile  non
riassorbibile  e  non  rivalutabile,  pari  alla  differenza  tra  il
trattamento  economico  in  godimento  e quello previsto per il nuovo
profilo,   ferma   restando   la  fascia  retributiva,  eventualmente
conseguita,  dal momento del nuovo inquadramento il medesimo segue la
dinamica  retributiva  della  nuova  posizione economica, fatto salvo
quanto  previsto  dalle  norme  in  vigore  in  materia di infermita'
riconosciuta per causa di servizio.