ART. 38 TRATTAMENTO ECONOMICO STIPENDIALE 1. Gli stipendi tabellari derivanti dall'Art. 2 del CCNL, stipulato in data 4 settembre 1996, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilita', indicati nelle allegata Tabella 2, alle scadenze ivi previste. 2. A seguito degli incrementi indicati al comma 1, i valori dei trattamenti correlati alle posizioni economiche del nuovo sistema di classificazione di cui alla tabella 4, sono rideterminati al 1 giugno 1999, nelle misure stabilite nella Tabella 5.