ART. 38
                  TRATTAMENTO ECONOMICO STIPENDIALE

   1.   Gli  stipendi  tabellari  derivanti  dall'Art.  2  del  CCNL,
stipulato  in  data 4 settembre 1996, sono incrementati degli importi
mensili  lordi,  per  tredici  mensilita',  indicati  nelle  allegata
Tabella 2, alle scadenze ivi previste.

   2.  A  seguito  degli incrementi indicati al comma 1, i valori dei
trattamenti  correlati alle posizioni economiche del nuovo sistema di
classificazione di cui alla tabella 4, sono rideterminati al 1 giugno
1999, nelle misure stabilite nella Tabella 5.