ART. 39
                     EFFETTI DEI NUOVI STIPENDI

   1.  Le  misure  degli  stipendi  risultanti  dall'applicazione del
presente  contratto  hanno  effetto sulla tredicesima mensilita', sul
trattamento   ordinario   di   quiescenza,  normale  e  privilegiato,
sull'indennita'  di  buonuscita,  sull'indennita' di cui all'Art. 40,
comma 6 del CCNL sottoscritto il 5 aprile 1996, sull'equo indennizzo,
sulle  ritenute  assistenziali e previdenziali e relativi contributi,
comprese  la  ritenuta in conto entrata Tesoro od altre analoghe ed i
contributi di riscatto. Il compenso per il lavoro straordinario nella
formula  prevista  dalla  vigenti  disposizioni,  viene calcolato con
riferimento al tabellare iniziale delle singole posizioni rivestite.

   2.  Al  personale  che  usufruisce degli sviluppi economici di cui
all'Art.  40,  e'  mantenuta  l'indennita'  integrativa  speciale  in
godimento.

   3. I benefici economici risultanti dalla applicazione del presente
articolo sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi
previsti  al  personale  comunque cessato dal servizio, con diritto a
pensione,  nel periodo di vigenza del biennio economico 1998-99. Agli
effetti  dell'indennita'  di  buonuscita,  di  licenziamento, nonche'
quella   prevista   dall'Art.  2122  c.c.  si  considerano  solo  gli
scaglionamenti  maturati  alla  data  di  cessazione  del rapporto di
lavoro.