ART. 40 TRATTAMENTO ECONOMICO NEL NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE E PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE 1. Per effetto della prima applicazione del nuovo sistema di classificazione, a decorrere dal 1 novembre 1998 la struttura della retribuzione del personale e' costituita dalle seguenti voci retributive: a) lo stipendio tabellare iniziale del personale inserito nelle aree, come indicato nella Tabella 2 b) la progressione economica orizzontale che, nel periodo di permanenza del dipendente nell'area, si realizza mediante la previsione, dopo il trattamento tabellare iniziale, di fasce retributive i cui numeri e valori economici annui sono stabiliti nelle Tabelle 4 e 5. 2. La progressione economica orizzontale delle aree A, B e C, all'interno del sistema di classificazione dei tre settori, avviene mediante la previsione di tre fasce retributive dopo il trattamento tabellare iniziale per ciascuna delle posizioni economiche in esse previste, ad esclusione della posizione B3 dei servizi operativo ed aeronavigante, ove sono previste solo due fasce. 3. Per il personale dei settori sottoindicati in prima applicazione la progressione economica si realizza con le seguenti modalita' : - Settori operativo ed aeronavigante a) Nell'area B, per il personale inquadrato nella posizione economica B1, il valore economico della prima fascia riassorbe la maggiorazione mensile di L. 22.000 di cui all'Art. 47, comma 1 del CCNL sottoscritto il 5 aprile 1996, ove godute; b) Nell'area C, per il personale inquadrato nella posizione economica Cl il trattamento economico stipendiale, della prima fascia retributiva sostituisce ed assorbe la maggiorazione mensile stipendiale di cui all'Art. 47 del CCNL sottoscritto il 5 aprile 1996, ove godute. - Settore dei servizi amministrativi, tecnici e informatici a) Nell'area C, per il personale inquadrato nella posizione economica C2 il trattamento economico stipendiale, della prima fascia retributiva sostituisce ed assorbe la maggiorazione mensile stipendiale di cui all'Art. 47 del CCNL sottoscritto il 5 aprile 1996, ove goduta. 4. Il personale di cui al comma 3 si colloca, sin dalla prima applicazione, nelle fasce retributive indicate nella Tabella 6. 5. Unicamente per il personale diplomato del settore operativo e del settore dei servizi amministrativi, tecnici e informatici, che e' sprovvisto dei requisiti per l'accesso alla posizione economica C3, e' prevista una ulteriore fascia economica di cui alle Tabelle 4 e 5. 6. In caso di passaggio tra aree o da una posizione economica all'altra all'interno della medesima area, il dipendente acquisisce il trattamento economico iniziale previsto per il nuovo profilo conseguito, nonche' la indennita' di cui alla Tabella 3. Qualora il trattamento economico in godimento della fascia retributiva di appartenenza risulti superiore, il dipendente conserva il trattamento piu' favorevole, che sara' assorbito con la acquisizione della successiva fascia retributiva nel profilo di nuovo inquadramento.