ART. 40
TRATTAMENTO   ECONOMICO   NEL  NUOVO  SISTEMA  DI  CLASSIFICAZIONE  E
                 PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE

   1.  Per  effetto  della  prima  applicazione  del nuovo sistema di
classificazione,  a  decorrere dal 1 novembre 1998 la struttura della
retribuzione   del   personale  e'  costituita  dalle  seguenti  voci
retributive:

   a)  lo  stipendio  tabellare iniziale del personale inserito nelle
aree, come indicato nella Tabella 2

   b)  la  progressione  economica  orizzontale  che,  nel periodo di
permanenza   del   dipendente  nell'area,  si  realizza  mediante  la
previsione,   dopo   il  trattamento  tabellare  iniziale,  di  fasce
retributive  i  cui  numeri  e  valori economici annui sono stabiliti
nelle Tabelle 4 e 5.

   2.  La  progressione  economica  orizzontale  delle aree A, B e C,
all'interno  del  sistema di classificazione dei tre settori, avviene
mediante  la  previsione di tre fasce retributive dopo il trattamento
tabellare  iniziale  per  ciascuna delle posizioni economiche in esse
previste,  ad  esclusione della posizione B3 dei servizi operativo ed
aeronavigante, ove sono previste solo due fasce.

   3.   Per   il   personale   dei  settori  sottoindicati  in  prima
applicazione  la  progressione  economica si realizza con le seguenti
modalita' :

   - Settori operativo ed aeronavigante

   a)  Nell'area  B,  per  il  personale  inquadrato  nella posizione
economica  B1,  il  valore  economico della prima fascia riassorbe la
maggiorazione  mensile  di  L. 22.000 di cui all'Art. 47, comma 1 del
CCNL sottoscritto il 5 aprile 1996, ove godute;

   b)  Nell'area  C,  per  il  personale  inquadrato  nella posizione
economica Cl il trattamento economico stipendiale, della prima fascia
retributiva   sostituisce   ed   assorbe   la  maggiorazione  mensile
stipendiale  di  cui  all'Art.  47  del CCNL sottoscritto il 5 aprile
1996, ove godute.

   - Settore dei servizi amministrativi, tecnici e informatici

   a)  Nell'area  C,  per  il  personale  inquadrato  nella posizione
economica C2 il trattamento economico stipendiale, della prima fascia
retributiva   sostituisce   ed   assorbe   la  maggiorazione  mensile
stipendiale  di  cui  all'Art.  47  del CCNL sottoscritto il 5 aprile
1996, ove goduta.

   4.  Il  personale  di  cui  al comma 3 si colloca, sin dalla prima
applicazione, nelle fasce retributive indicate nella Tabella 6.

   5.  Unicamente  per il personale diplomato del settore operativo e
del settore dei servizi amministrativi, tecnici e informatici, che e'
sprovvisto  dei  requisiti per l'accesso alla posizione economica C3,
e' prevista una ulteriore fascia economica di cui alle Tabelle 4 e 5.

   6.  In  caso  di  passaggio  tra aree o da una posizione economica
all'altra  all'interno  della medesima area, il dipendente acquisisce
il  trattamento  economico  iniziale  previsto  per  il nuovo profilo
conseguito,  nonche'  la indennita' di cui alla Tabella 3. Qualora il
trattamento  economico  in  godimento  della  fascia  retributiva  di
appartenenza risulti superiore, il dipendente conserva il trattamento
piu'  favorevole,  che  sara'  assorbito  con  la  acquisizione della
successiva fascia retributiva nel profilo di nuovo inquadramento.