ART. 41 CRITERI PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE 1. La progressione economica, prevista dall'Art. 40, si attiva con la stipulazione del contratto collettivo integrativo nel limite delle risorse finanziarie esistenti e disponibili nel Fondo di cui all'Art. 47. 2. Gli sviluppi economici sono attribuiti sulla base di criteri definiti nel contratto collettivo integrativo di amministrazione ispirati alla valutazione della prestazione e dell'arricchimento professionale acquisito, anche attraverso interventi formativi e di aggiornamento, utilizzando altresi' anche disgiuntamente ulteriori elementi che tengano conto del grado di coinvolgimento nei processi di ammodernamento, della capacita' di adattamento ai cambiamenti organizzativi, della partecipazione alle esigenze di flessibilita' e dell'iniziativa personale. 3. Per utilizzare gli elementi previsti dal precedente comma 1 l'amministrazione adotta metodologie per la valutazione permanente delle prestazioni e dei risultati dei singoli dipendenti. 4. La progressione economica orizzontale e' attribuita ai dipendenti, selezionati in base ai criteri di cui al comma 2 con decorrenza fissa dal 1 gennaio di ogni anno. A tal fine l'amministrazione pianifica i citati passaggi tenuto conto delle risorse presenti nel Fondo - a consuntivo - al 31 dicembre di ciascun anno precedente. Il numero dei dipendenti che acquisiscono lo sviluppo economico secondo le procedure descritte nei commi precedenti e' stabilito in funzione delle risorse finanziarie disponibili. 5. I passaggi dei dipendenti che ricoprono le posizioni organizzative di cui all'Art. 29 sono quelli propri della posizione economica di appartenenza, secondo le procedure di cui all'Art. 26.