ART. 41
          CRITERI PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE

   1. La progressione economica, prevista dall'Art. 40, si attiva con
la stipulazione del contratto collettivo integrativo nel limite delle
risorse finanziarie esistenti e disponibili nel Fondo di cui all'Art.
47.

   2.  Gli  sviluppi  economici sono attribuiti sulla base di criteri
definiti  nel  contratto  collettivo  integrativo  di amministrazione
ispirati  alla  valutazione  della  prestazione  e dell'arricchimento
professionale  acquisito,  anche attraverso interventi formativi e di
aggiornamento,  utilizzando  altresi'  anche disgiuntamente ulteriori
elementi  che  tengano conto del grado di coinvolgimento nei processi
di  ammodernamento,  della  capacita'  di  adattamento ai cambiamenti
organizzativi,  della partecipazione alle esigenze di flessibilita' e
dell'iniziativa personale.

   3.  Per  utilizzare  gli  elementi previsti dal precedente comma 1
l'amministrazione  adotta  metodologie  per la valutazione permanente
delle prestazioni e dei risultati dei singoli dipendenti.

   4.   La   progressione  economica  orizzontale  e'  attribuita  ai
dipendenti,  selezionati  in  base  ai  criteri di cui al comma 2 con
decorrenza   fissa   dal   1   gennaio  di  ogni  anno.  A  tal  fine
l'amministrazione  pianifica  i  citati  passaggi  tenuto conto delle
risorse presenti nel Fondo - a consuntivo - al 31 dicembre di ciascun
anno  precedente.  Il  numero  dei  dipendenti  che  acquisiscono  lo
sviluppo   economico   secondo   le  procedure  descritte  nei  commi
precedenti   e'  stabilito  in  funzione  delle  risorse  finanziarie
disponibili.

   5.   I   passaggi   dei  dipendenti  che  ricoprono  le  posizioni
organizzative  di  cui all'Art. 29 sono quelli propri della posizione
economica di appartenenza, secondo le procedure di cui all'Art. 26.