ART. 42
                          NORME TRANSITORIE

   1.  In  prima  applicazione, il personale dipendente e' inquadrato
dalla  data  di entrata in vigore del presente CCNL, senza incremento
dei  costi,  nelle  nuove  posizioni secondo le indicazioni contenute
nelle Tabelle 2 e 6.

   2.  Le maggiorazioni di cui all'Art. 47, commi 7 e 8, del CCNL del
5  aprile  1996 vengono attribuite al personale avente titolo sino al
31.12.1999 con le modalita' previste dalle medesime disposizioni. Gli
stessi   vengono   inquadrati,   dall'amministrazione,   nelle  fasce
retributive corrispondenti alla maggiorazione ottenuta, dalla data di
decorrenza della stessa.

   3.  Il personale che, a seguito di passaggi di Amministrazione sia
beneficiario  di  un  assegno ad personam, riassorbibile, detratti da
tale    assegno    gli    incrementi   contrattuali,   e'   collocato
dall'Amministrazione   nella  fascia  retributiva  corrispondente  al
valore   dell'assegno   mantenendo   l'eventuale  differenza  che  e'
riassorbibile  con l'acquisizione della fascia retribuiva successiva.
L'assegno  ad  personam  confluisce  nel Fondo di cui all' Art. 47 al
momento  della cessazione, a qualsiasi titolo, del rapporto di lavoro
del personale che ne era destinato.