ART. 42 NORME TRANSITORIE 1. In prima applicazione, il personale dipendente e' inquadrato dalla data di entrata in vigore del presente CCNL, senza incremento dei costi, nelle nuove posizioni secondo le indicazioni contenute nelle Tabelle 2 e 6. 2. Le maggiorazioni di cui all'Art. 47, commi 7 e 8, del CCNL del 5 aprile 1996 vengono attribuite al personale avente titolo sino al 31.12.1999 con le modalita' previste dalle medesime disposizioni. Gli stessi vengono inquadrati, dall'amministrazione, nelle fasce retributive corrispondenti alla maggiorazione ottenuta, dalla data di decorrenza della stessa. 3. Il personale che, a seguito di passaggi di Amministrazione sia beneficiario di un assegno ad personam, riassorbibile, detratti da tale assegno gli incrementi contrattuali, e' collocato dall'Amministrazione nella fascia retributiva corrispondente al valore dell'assegno mantenendo l'eventuale differenza che e' riassorbibile con l'acquisizione della fascia retribuiva successiva. L'assegno ad personam confluisce nel Fondo di cui all' Art. 47 al momento della cessazione, a qualsiasi titolo, del rapporto di lavoro del personale che ne era destinato.