ART. 46
                        INDENNITA' OPERATIVA

   1.  A  decorrere dal 1^ ottobre 1999 e' istituita per il personale
dei tre settori l'indennita' operativa che e' finanziata con il Fondo
unico di amministrazione di cui all'Art. 47 del presente CCNL.

   2.  La  suddetta  indennita'  e'  corrisposta per 12 mensilita' e,
nella  prima  applicazione  del  presente CCNL, la sua misura mensile
viene indicata nella tabella 3/bis.