ART. 46 INDENNITA' OPERATIVA 1. A decorrere dal 1^ ottobre 1999 e' istituita per il personale dei tre settori l'indennita' operativa che e' finanziata con il Fondo unico di amministrazione di cui all'Art. 47 del presente CCNL. 2. La suddetta indennita' e' corrisposta per 12 mensilita' e, nella prima applicazione del presente CCNL, la sua misura mensile viene indicata nella tabella 3/bis.