ART. 50
                         MENSA E BUONI PASTO

   1. Ferma restando la gratuita' del servizio mensa per il personale
operativo  inserito  nei  turni  di  lavoro collegati al soccorso, il
contratto collettivo integrativo nazionale, nell'ambito delle risorse
previste  dal  Fondo di cui all'Art. 47 ovvero usufruendo di risparmi
di  gestione,  regolera'  il  diritto alla mensa per il personale non
inserito nei turni, prioritariamente sulla base dei seguenti criteri:

   a)  nelle  sedi  di  lavoro  ove  e'  previsto  il servizio mensa,
l'accesso e' gratuito per il personale che svolge un orario di lavoro
di almeno nove ore giornaliere;

   b)  nelle  sedi  di  lavoro  ove  non e' prevista la mensa o altro
servizio  sostitutivo, il personale ivi in servizio matura il diritto
al  buono  pasto  qualora effettui un orario di lavoro di almeno nove
ore  giornaliere.  Il  valore  del  buono  pasto  non  potra'  essere
inferiore a L. 9.000.

   2.  Dopo  un massimo di sei ore continuative di lavoro deve essere
prevista  una  pausa  che comunque non puo' essere inferiore a trenta
minuti, durante la quale deve essere consumato il pasto.

   3.  Al  personale  che  effettua  prestazioni lavorative con orari
giornalieri  non  inferiori alle sette ore continuative con una pausa
non  inferiore a trenta minuti, e' ammesso alla mensa di servizio. E'
posta a carico del predetto personale una quota pari al 20% del costo
della mensa riferito al personale operativo.

   4. Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco impegnato
per  esigenze  di  servizio  in  corsi di aggiornamento professionale
della  durata  giornaliera  non  inferiore  alle  8 ore ha diritto di
usufruire della mensa di servizio.