ART. 50 MENSA E BUONI PASTO 1. Ferma restando la gratuita' del servizio mensa per il personale operativo inserito nei turni di lavoro collegati al soccorso, il contratto collettivo integrativo nazionale, nell'ambito delle risorse previste dal Fondo di cui all'Art. 47 ovvero usufruendo di risparmi di gestione, regolera' il diritto alla mensa per il personale non inserito nei turni, prioritariamente sulla base dei seguenti criteri: a) nelle sedi di lavoro ove e' previsto il servizio mensa, l'accesso e' gratuito per il personale che svolge un orario di lavoro di almeno nove ore giornaliere; b) nelle sedi di lavoro ove non e' prevista la mensa o altro servizio sostitutivo, il personale ivi in servizio matura il diritto al buono pasto qualora effettui un orario di lavoro di almeno nove ore giornaliere. Il valore del buono pasto non potra' essere inferiore a L. 9.000. 2. Dopo un massimo di sei ore continuative di lavoro deve essere prevista una pausa che comunque non puo' essere inferiore a trenta minuti, durante la quale deve essere consumato il pasto. 3. Al personale che effettua prestazioni lavorative con orari giornalieri non inferiori alle sette ore continuative con una pausa non inferiore a trenta minuti, e' ammesso alla mensa di servizio. E' posta a carico del predetto personale una quota pari al 20% del costo della mensa riferito al personale operativo. 4. Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco impegnato per esigenze di servizio in corsi di aggiornamento professionale della durata giornaliera non inferiore alle 8 ore ha diritto di usufruire della mensa di servizio.