Art. 52

             LE MATERIE DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

   1. In relazione a quanto previsto dall'Art. 4, comma 2 della parte
Prima del presente CCNL, il contratto collettivo integrativo regola i
sistemi  di  incentivazione  del  personale sulla base di obiettivi e
programmi  di incremento della produttivita' e di miglioramento della
qualita' del servizio, definisce i criteri generali delle metodologie
di  valutazione  basate  su  indici e standard valutativi ed indica i
criteri  di  ripartizione  delle risorse del fondo di amministrazione
fra le varie finalita' di utilizzo indicate nell'Art. 65

   2.  In sede di contrattazione collettiva integrativa e decentrata,
possono  prioritariamente  essere,  altresi',  regolate  le  seguenti
materie:

   A) A livello di Amministrazione centrale:

   a)  le  linee  di indirizzo generale per l'attivita' di formazione
professionale,  riqualificazione  e  aggiornamento  del personale per
adeguarlo ai processi di innovazione;

   b)  accordi  di mobilita' di cui all'Art. 33 del CCNL del 5 aprile
1996; criteri per l'attuazione della mobilita' volontaria all'interno
dell'amministrazione;

   c)  le  linee  di  indirizzo  e  i  criteri  per  la garanzia e il
miglioramento  dell'ambiente  di  lavoro,  finalizzati in particolare
alla  riduzione degli infortuni e dei decessi in servizio e per causa
di servizio;

   d)  le  pari  opportunita'  per  le finalita' indicate nell'Art. 7
della  parte  prima del presente CCNL, nonche' per quelle della legge
10 aprile 1991, n. 125;

   e)    criteri   generali   per   la   gestione   delle   attivita'
socio-assistenziali per il personale;

   f)  i  riflessi delle innovazioni tecnologiche e organizzative dei
processi  di  disattivazione  o  riqualificazione  dei servizi, sulla
qualita'  del  lavoro e sulla professionalita' dei dipendenti in base
alle esigenze dell'utenza;

   g)     situazioni     particolari    di    riorganizzazione    e/o
ristrutturazione,    che    comportino   significative   implicazioni
occupazionali e/o di riqualificazione dei lavoratori;

   h)   particolari   esigenze  di  servizio  e/o  produzione  aventi
carattere straordinario o di emergenza;

   i)  articolazione  delle  tipologie  di  orario  di  lavoro di cui
all'Art. 21 del CCNL del 5 aprile 1996;

   l)  le materie relative al sistema classificatorio di cui all'Art.
59, comma 1 lett. A.

   La  contrattazione  in  tema  di  mobilita'  e  dei riflessi delle
innovazioni  tecnologiche  ed  organizzative  avviene  al momento del
verificarsi delle circostanze che la rendono necessaria.

   B)  presso  le  sedi  centrali e gli uffici periferici individuati
come sede di contrattazione a seguito delle elezioni delle RSU:

   a)  applicazione  e  gestione  in  sede  locale  della  disciplina
definita dal comma 1 del presente articolo;

   b)  i  criteri  di  applicazione, con riferimento ai tempi ed alle
modalita',   delle   normative   relative  all'igiene,  all'ambiente,
sicurezza  e  prevenzione  nei  luoghi di lavoro, nonche' alle misure
necessarie per facilitare il lavoro dei dipendenti disabili;

   c) l'articolazione delle tipologie dell'orarlo di lavoro secondo i
criteri definiti a livello nazionale.

   Nelle materie di cui alla lettera A), punti a), c) f), g), h), i),
e  alla lettera B), punti b), e c), decorsi trenta giorni dall'inizio
delle  trattative  senza  che sia stato raggiunto l'accordo, le parti
riassumono  la  liberta'  di  iniziativa.  D'intesa  tra le parti, il
predetto termine e' prorogabile di altri trenta giorni. Sino a quando
non saranno definiti nuovi accordi, nelle materie di cui alla lettera
A), punti g) e h), restano in vigore gli accordi esistenti, in quanto
coerenti con i principi del decreto legislativo 29/1993.