Art. 52 LE MATERIE DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 1. In relazione a quanto previsto dall'Art. 4, comma 2 della parte Prima del presente CCNL, il contratto collettivo integrativo regola i sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e programmi di incremento della produttivita' e di miglioramento della qualita' del servizio, definisce i criteri generali delle metodologie di valutazione basate su indici e standard valutativi ed indica i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di amministrazione fra le varie finalita' di utilizzo indicate nell'Art. 65 2. In sede di contrattazione collettiva integrativa e decentrata, possono prioritariamente essere, altresi', regolate le seguenti materie: A) A livello di Amministrazione centrale: a) le linee di indirizzo generale per l'attivita' di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di innovazione; b) accordi di mobilita' di cui all'Art. 33 del CCNL del 5 aprile 1996; criteri per l'attuazione della mobilita' volontaria all'interno dell'amministrazione; c) le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro, finalizzati in particolare alla riduzione degli infortuni e dei decessi in servizio e per causa di servizio; d) le pari opportunita' per le finalita' indicate nell'Art. 7 della parte prima del presente CCNL, nonche' per quelle della legge 10 aprile 1991, n. 125; e) criteri generali per la gestione delle attivita' socio-assistenziali per il personale; f) i riflessi delle innovazioni tecnologiche e organizzative dei processi di disattivazione o riqualificazione dei servizi, sulla qualita' del lavoro e sulla professionalita' dei dipendenti in base alle esigenze dell'utenza; g) situazioni particolari di riorganizzazione e/o ristrutturazione, che comportino significative implicazioni occupazionali e/o di riqualificazione dei lavoratori; h) particolari esigenze di servizio e/o produzione aventi carattere straordinario o di emergenza; i) articolazione delle tipologie di orario di lavoro di cui all'Art. 21 del CCNL del 5 aprile 1996; l) le materie relative al sistema classificatorio di cui all'Art. 59, comma 1 lett. A. La contrattazione in tema di mobilita' e dei riflessi delle innovazioni tecnologiche ed organizzative avviene al momento del verificarsi delle circostanze che la rendono necessaria. B) presso le sedi centrali e gli uffici periferici individuati come sede di contrattazione a seguito delle elezioni delle RSU: a) applicazione e gestione in sede locale della disciplina definita dal comma 1 del presente articolo; b) i criteri di applicazione, con riferimento ai tempi ed alle modalita', delle normative relative all'igiene, all'ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, nonche' alle misure necessarie per facilitare il lavoro dei dipendenti disabili; c) l'articolazione delle tipologie dell'orarlo di lavoro secondo i criteri definiti a livello nazionale. Nelle materie di cui alla lettera A), punti a), c) f), g), h), i), e alla lettera B), punti b), e c), decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative senza che sia stato raggiunto l'accordo, le parti riassumono la liberta' di iniziativa. D'intesa tra le parti, il predetto termine e' prorogabile di altri trenta giorni. Sino a quando non saranno definiti nuovi accordi, nelle materie di cui alla lettera A), punti g) e h), restano in vigore gli accordi esistenti, in quanto coerenti con i principi del decreto legislativo 29/1993.