ART. 57 NORME DI PRIMA APPLICAZIONE 1. Il personale in servizio al 1^ gennaio 1998 e' inserito nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data mediante l'attribuzione dell'area ed, al suo interno, della posizione economica secondo la Tabella B di corrispondenza, senza incremento di spesa, fatte salve le diverse posizioni conseguite dal personale successivamente a tale decorrenza. Al personale e' data comunicazione del nuovo inquadramento, per iscritto 2. Le dotazioni organiche di ciascuna Amministrazione restano invariate, salvo quanto previsto dal comma 3 e i relativi contingenti sono attribuiti con i medesimi criteri e senza incremento di spesa, alle nuove posizioni economiche ed Aree. 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente CCNL al personale gia' appartenente alle qualifiche funzionali I e II, inquadrato nell'Area A e' attribuito il trattamento economico tabellare iniziale della ex III qualifica funzionale, nonche' il relativo inquadramento. 4. In prima applicazione del presente sistema di classificazione, tenuto conto delle proprie esigenze organizzative, l'Amministrazione provvedera', senza incremento di spesa, anche mediante trasformazione di posti di organico attualmente disponibili, a creare le condizioni per l'effettiva realizzazione dello sviluppo professionale del personale anche utilizzando le risorse del Fondo per la quota parte che la contrattazione collettiva integrativa eventualmente destinera' a tale scopo, ai sensi dell'Art. 65, lett. A. 5. Sono portate a compimento tutte le procedure selettive o concorsuali anche interne alle singole amministrazioni indette per la copertura di posti vacanti, in corso ovvero gia' programmate, in base alle vigenti disposizioni, alla data di entrata in vigore del presente CCNL. I vincitori sono automaticamente inquadrati nel nuovo sistema di classificazione, nella posizione ove risulta confluita quella cui si riferisce la procedura selettiva o concorsuale con effetto dalla data stabilita nel contratto individuale. 6. Al personale assunto dall'esterno a seguito delle procedure di cui all'Art. 55, e' attribuito il trattamento economico riportato nella tabella B corrispondente alla posizione cui si riferisce il profilo professionale della selezione. 7. Nel caso di progressione interna nel sistema classificatorio ai sensi dell'Art. 8, le amministrazioni comunicano per iscritto ai dipendenti interessati il nuovo inquadramento conseguito, nonche' le eventuali modifiche del rapporto di lavoro ad esso correlate. Il personale riclassificato ai sensi del presente comma non e' soggetto a periodo di prova.