ART. 57
                     NORME DI PRIMA APPLICAZIONE

   1.  Il  personale  in  servizio al 1^ gennaio 1998 e' inserito nel
nuovo  sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa
data  mediante  l'attribuzione  dell'area  ed,  al suo interno, della
posizione  economica  secondo  la  Tabella B di corrispondenza, senza
incremento  di spesa, fatte salve le diverse posizioni conseguite dal
personale  successivamente  a  tale  decorrenza. Al personale e' data
comunicazione del nuovo inquadramento, per iscritto

   2.  Le  dotazioni  organiche  di  ciascuna Amministrazione restano
invariate, salvo quanto previsto dal comma 3 e i relativi contingenti
sono  attribuiti  con i medesimi criteri e senza incremento di spesa,
alle nuove posizioni economiche ed Aree.

   3.  A  decorrere dalla data di entrata in vigore del presente CCNL
al  personale  gia'  appartenente  alle qualifiche funzionali I e II,
inquadrato   nell'Area  A  e'  attribuito  il  trattamento  economico
tabellare  iniziale  della  ex  III  qualifica funzionale, nonche' il
relativo inquadramento.

   4.  In prima applicazione del presente sistema di classificazione,
tenuto  conto delle proprie esigenze organizzative, l'Amministrazione
provvedera', senza incremento di spesa, anche mediante trasformazione
di  posti di organico attualmente disponibili, a creare le condizioni
per   l'effettiva  realizzazione  dello  sviluppo  professionale  del
personale  anche  utilizzando le risorse del Fondo per la quota parte
che la contrattazione collettiva integrativa eventualmente destinera'
a tale scopo, ai sensi dell'Art. 65, lett. A.

   5.  Sono  portate  a  compimento  tutte  le  procedure selettive o
concorsuali anche interne alle singole amministrazioni indette per la
copertura di posti vacanti, in corso ovvero gia' programmate, in base
alle  vigenti  disposizioni,  alla  data  di  entrata  in  vigore del
presente  CCNL. I vincitori sono automaticamente inquadrati nel nuovo
sistema  di  classificazione,  nella  posizione ove risulta confluita
quella  cui  si  riferisce  la  procedura selettiva o concorsuale con
effetto dalla data stabilita nel contratto individuale.

   6.  Al personale assunto dall'esterno a seguito delle procedure di
cui  all'Art.  55,  e'  attribuito il trattamento economico riportato
nella  tabella  B  corrispondente  alla posizione cui si riferisce il
profilo professionale della selezione.

   7. Nel caso di progressione interna nel sistema classificatorio ai
sensi  dell'Art.  8,  le  amministrazioni  comunicano per iscritto ai
dipendenti  interessati il nuovo inquadramento conseguito, nonche' le
eventuali  modifiche  del  rapporto  di  lavoro ad esso correlate. Il
personale  riclassificato ai sensi del presente comma non e' soggetto
a periodo di prova.