ART. 61
                  TRATTAMENTO ECONOMICO STIPENDIALE

   1. Gli stipendi tabellari derivanti dall'Art. 2 del CCNL stipulato
in  data  4  settembre  1996  sono incrementati degli importi mensili
lordi,  per  tredici  mensilita',  indicati nella allegata Tabella C,
alle scadenze ivi previste.

   2.  A  seguito  degli incrementi indicati al comma 1, i valori dei
trattamenti  correlati alle posizioni economiche del nuovo sistema di
classificazione  di  cui  alla  Tabella  B,  sono rideterminati nelle
misure e alle decorrenze stabilite dalle allegate Tabelle D e E.