ART. 64 FINANZIAMENTO DEL SISTEMA CLASSIFICATORIO 1. I passaggi di cui all'Art. 56, comma 2, lett. A) avvengono nei limiti previsti dalla dotazione organica dell'amministrazione sulla base della programmazione del fabbisogno in tema di gestione delle risorse umane e di reclutamento del personale ai sensi delle vigenti disposizioni. 2. L'amministrazione provvede, altresi', con oneri a proprio carico, sia ad eventuali incrementi della dotazione organica che alla istituzione nella stessa dei nuovi profili ritenuti necessari sulla base delle proprie esigenze organizzative. 3. I passaggi di cui all'Art. 56, comma 2, lett. B) vengono finanziati in misura corrispondente con le risorse del Fondo di cui all'Art. 65, lett. A), aventi carattere di certezza e stabilita'. 4. La progressione economica orizzontale di cui all'Art. 58 e' finanziata dal Fondo di cui dell'Art. 65, lett. A.