ART. 64

              FINANZIAMENTO DEL SISTEMA CLASSIFICATORIO

   1.  I passaggi di cui all'Art. 56, comma 2, lett. A) avvengono nei
limiti  previsti  dalla dotazione organica dell'amministrazione sulla
base  della  programmazione  del fabbisogno in tema di gestione delle
risorse  umane e di reclutamento del personale ai sensi delle vigenti
disposizioni.

   2.  L'amministrazione  provvede,  altresi',  con  oneri  a proprio
carico, sia ad eventuali incrementi della dotazione organica che alla
istituzione  nella  stessa dei nuovi profili ritenuti necessari sulla
base delle proprie esigenze organizzative.

   3.  I  passaggi  di  cui  all'Art.  56,  comma 2, lett. B) vengono
finanziati  in  misura corrispondente con le risorse del Fondo di cui
all'Art. 65, lett. A), aventi carattere di certezza e stabilita'.

   4.  La  progressione  economica  orizzontale di cui all'Art. 58 e'
finanziata dal Fondo di cui dell'Art. 65, lett. A.