ART. 68

             LE MATERIE DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

   1. In relazione a quanto previsto dall'Art. 4, comma 2 della Parte
prima del presente CCNL, il contratto collettivo integrativo regola i
sistemi  di  incentivazione  del  personale sulla base di obiettivi e
programmi  di incremento della produttivita' e di miglioramento della
qualita' del servizio, definisce i criteri generali delle metodologie
di  valutazione  basate  su  indici e standard valutativi ed indica i
criteri  di  ripartizione  delle risorse del fondo di amministrazione
fra le varie finalita' di utilizzo indicate nell'Art. 82.

   2.  In  sede  di  contrattazione  collettiva  integrativa  possono
prioritariamente essere, altresi', regolate le seguenti materie:

   a)  le  linee  di indirizzo generale per l'attivita' di formazione
professionale,  riqualificazione  e  aggiornamento  del personale per
adeguarlo ai processi di innovazione;

   b)  accordi  di mobilita' di cui all'Art. 33 del CCNL del 5 aprile
1996;

   c)  le  linee  di  indirizzo  e  i  criteri  per  la garanzia e il
miglioramento dell'ambiente di lavoro;

   d)  le  pari  opportunita'  per  le finalita' indicate nell'Art. 7
della  Parte  prima del presente CCNL, nonche' per quelle della legge
10 aprile 1991, n. 125;

   e)    criteri   generali   per   la   gestione   delle   attivita'
socio-assistenziali per il personale;

   f)  i  riflessi delle innovazioni tecnologiche e organizzative dei
processi  di  disattivazione  o  riqualificazione  dei servizi, sulla
qualita'  del  lavoro e sulla professionalita' dei dipendenti in base
alle esigenze dell'utenza;

   g)  articolazione  delle  tipologie  di  orario  di lavoro, di cui
all'Art. 21 del CCNL del 5 aprile 1996;

   h)  le materie relative al sistema classificatorio di cui all'Art.
76, comma 1, lett. A;

   i)  criteri  integrativi per la concessione dei buoni pasto di cui
all'Art. 85;

   j)  le  linee  di  indirizzo  e  i  criteri  per  la garanzia e il
miglioramento  dell'ambiente di lavoro nonche' per l'attuazione degli
adempimenti rivolti a facilitare l'attivita' dei dipendenti disabili.

   La  contrattazione  in  tema  di  mobilita'  e  dei riflessi delle
innovazioni  tecnologiche  ed  organizzative  avviene  al momento del
verificarsi delle circostanze che la rendono necessaria.

   3.  Nelle  materie  di cui ai punti a), c), f) e g) decorsi trenta
giorni  dall'inizio  delle  trattative, senza che sia stato raggiunto
l'accordo,  le  parti  riassumono la liberta' di iniziativa. D'intesa
tra  le  parti  il  predetto  termine  e' prorogabile di altri trenta
giorni.