ART. 68 LE MATERIE DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 1. In relazione a quanto previsto dall'Art. 4, comma 2 della Parte prima del presente CCNL, il contratto collettivo integrativo regola i sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e programmi di incremento della produttivita' e di miglioramento della qualita' del servizio, definisce i criteri generali delle metodologie di valutazione basate su indici e standard valutativi ed indica i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di amministrazione fra le varie finalita' di utilizzo indicate nell'Art. 82. 2. In sede di contrattazione collettiva integrativa possono prioritariamente essere, altresi', regolate le seguenti materie: a) le linee di indirizzo generale per l'attivita' di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di innovazione; b) accordi di mobilita' di cui all'Art. 33 del CCNL del 5 aprile 1996; c) le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro; d) le pari opportunita' per le finalita' indicate nell'Art. 7 della Parte prima del presente CCNL, nonche' per quelle della legge 10 aprile 1991, n. 125; e) criteri generali per la gestione delle attivita' socio-assistenziali per il personale; f) i riflessi delle innovazioni tecnologiche e organizzative dei processi di disattivazione o riqualificazione dei servizi, sulla qualita' del lavoro e sulla professionalita' dei dipendenti in base alle esigenze dell'utenza; g) articolazione delle tipologie di orario di lavoro, di cui all'Art. 21 del CCNL del 5 aprile 1996; h) le materie relative al sistema classificatorio di cui all'Art. 76, comma 1, lett. A; i) criteri integrativi per la concessione dei buoni pasto di cui all'Art. 85; j) le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro nonche' per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attivita' dei dipendenti disabili. La contrattazione in tema di mobilita' e dei riflessi delle innovazioni tecnologiche ed organizzative avviene al momento del verificarsi delle circostanze che la rendono necessaria. 3. Nelle materie di cui ai punti a), c), f) e g) decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, senza che sia stato raggiunto l'accordo, le parti riassumono la liberta' di iniziativa. D'intesa tra le parti il predetto termine e' prorogabile di altri trenta giorni.