ART. 78 TRATTAMENTO ECONOMICO STIPENDIALE 1. Gli stipendi tabellari derivanti dall'Art. 2 del CCNL stipulato in data 4 settembre 1996 sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilita', indicati nella allegata tabella C, alle scadenze ivi previste. 2. A seguito degli incrementi indicati al comma 1, i valori dei trattamenti correlati alle posizioni economiche del nuovo sistema di classificazione di cui alla tabella B, sono rideterminati nelle misure e alle decorrenze stabilite dalle allegate Tabelle D ed E.