Art. 7.
                    Designazione e presentazione
    Alla  denominazione  di  origine  protetta  di  cui all'art. 1 e'
vietata l'aggiunta di qualsiasi menzione geografica aggiuntiva.
    E'   tuttavia   consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento  ad  aziende,  nomi,  ragioni  sociali  o  marchi privati
purche'  non  abbiano significato laudativo, non siano tali da trarre
in  inganno  il consumatore e siano riportate in dimensione dimezzata
rispetto ai caratteri con cui viene trascritta la D.O.P.
    L'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta
prodotto nella zona di cui all'art. 1 puo' essere commercializzato in
recipienti o bottiglie di capacita' non superiore a lt 5.
    Sui recipienti e/o bottiglie contenenti O.E.V.O. contrassegnati a
D.O.P.,  o  sulle  etichette  apposte  sui  medesimi,  devono  essere
riportate, a caratteri chiari ed indelebili e rispettando le norme di
etichettatura   previste   dalla   vigente   normativa,  le  seguenti
indicazioni:
      a) il  nome  della  D.O.P.,  sotto  la quale l'olio e' posto in
vendita,   seguita   immediatamente   al   di  sotto  dalla  dicitura
"denominazione di origine protetta";
      b) il nome e cognome o ragione sociale o marchio registrato del
produttore e la sede dello stabilimento di imbottigliamento;
      c)  la  quantita'  di  prodotto  effettivamente  contenuta  nel
recipiente espressa in conformita' alle norme metodologiche vigenti;
      d) la  dicitura "olio imbottigliato dal produttore all'origine"
o  "olio  imbottigliato  nella  zona  di  produzione"  a  seconda che
l'imbottigliamento sia effettuato dal produttore o da terzi;
      e)  la campagna olearia di produzione delle olive da cui l'olio
e' ottenuto.
    Per  tutto  quello  non previsto da questo disciplinare, si fara'
riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria.