Art. 7. Designazione e presentazione Alla denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi menzione geografica aggiuntiva. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali o marchi privati purche' non abbiano significato laudativo, non siano tali da trarre in inganno il consumatore e siano riportate in dimensione dimezzata rispetto ai caratteri con cui viene trascritta la D.O.P. L'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta prodotto nella zona di cui all'art. 1 puo' essere commercializzato in recipienti o bottiglie di capacita' non superiore a lt 5. Sui recipienti e/o bottiglie contenenti O.E.V.O. contrassegnati a D.O.P., o sulle etichette apposte sui medesimi, devono essere riportate, a caratteri chiari ed indelebili e rispettando le norme di etichettatura previste dalla vigente normativa, le seguenti indicazioni: a) il nome della D.O.P., sotto la quale l'olio e' posto in vendita, seguita immediatamente al di sotto dalla dicitura "denominazione di origine protetta"; b) il nome e cognome o ragione sociale o marchio registrato del produttore e la sede dello stabilimento di imbottigliamento; c) la quantita' di prodotto effettivamente contenuta nel recipiente espressa in conformita' alle norme metodologiche vigenti; d) la dicitura "olio imbottigliato dal produttore all'origine" o "olio imbottigliato nella zona di produzione" a seconda che l'imbottigliamento sia effettuato dal produttore o da terzi; e) la campagna olearia di produzione delle olive da cui l'olio e' ottenuto. Per tutto quello non previsto da questo disciplinare, si fara' riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria.