IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale

  Visto  l'art.  9-quinquies,  ed  in  particolare  il  comma 15, del
decreto-legge  1o  ottobre  1996, n. 510 convertito con modificazioni
dalla legge 28 novembre 1996 n. 608;
  Visto  il  decreto  ministeriale  26  aprile 1971, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 130 del 24 maggio 1971, con il quale e' stata
approvata  la  deliberazione  del  30 dicembre 1970 della commissione
provinciale  per  la  manodopera  agricola  di  Forli', concernente i
valori  medi  di  impiego  di  manodopera  per  singola coltura e per
ciascun capo di bestiame valevoli per la predetta provincia;
  Considerato   che   la  predetta  commissione  provinciale  non  ha
provveduto  per la provincia di Forli' alla revisione dei valori medi
di  impiego  di  manodopera per singola coltura e per ciascun capo di
bestiame,  come determinati dal citato decreto ministeriale 26 aprile
1971;
  Visto  il  comma  17  del  citato  art.  9-quinquies della legge 28
novembre 1996 n. 608;
  Visto  il  parere  espresso in data 1o marzo 2000 dalla Commissione
centrale  di  cui  all'art.  9-sexies, comma 5, della citata legge n.
608/1996;
                              Decreta:
  I  valori  medi  di impiego di manodopera per singola coltura e per
ciascun  capo di bestiame per la provincia di Forli' sono determinati
nelle misure indicate nell'allegata tabella.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 24 maggio 2000
                                         Il direttore generale: Daddi