Art. 2. L'apparecchio dovra' essere sottoposto a controllo ogni 4 anni da parte del fabbricante o da ditta dallo stesso autorizzata. Tale controllo sara' certificato da apposita targhetta adesiva fustellata, recante la data e il nome della ditta che lo ha eseguito, incollata sull'apparecchio e sulla sua custodia. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 maggio 2000 Il comandante generale: Sicurezza