Art. 2.
  L'apparecchio  dovra'  essere sottoposto a controllo ogni 4 anni da
parte del fabbricante o da ditta dallo stesso autorizzata.
  Tale  controllo  sara'  certificato  da  apposita targhetta adesiva
fustellata, recante la data e il nome della ditta che lo ha eseguito,
incollata sull'apparecchio e sulla sua custodia.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 23 maggio 2000
                                    Il comandante generale: Sicurezza