IL DIRIGENTE GENERALE del Dipartimento della navigazione marittima ed interna Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, recante "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali"; Visti in particolare l'art. 6, comma 5, lettera m), che dispone l'obbligo di tenere a bordo delle singole unita' navali il "Registro degli infortuni" nel quale sono annotati gli infortuni occorsi ai lavoratori marittimi e l'art. 35, comma 3, lettera c), che dispone la sanzione per la violazione del predetto obbligo; Visti altresi' gli articoli 25, comma 2, e 26, comma 2, del citato decreto legislativo n. 271 del 1999 che prevedono l'approvazione da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione rispettivamente del modello di registro degli infortuni e della scheda di rilevazione statistica degli infortuni; Ritenuta l'opportunita' di provvedere contestualmente all'approvazione del modello di "Registro degli infortuni" e della "Scheda di rilevazione statistica degli infortuni", nonche' di indicare criteri e modalita' per la tenuta e la compilazione degli stessi; Decreta: Art. 1. Il registro degli infortuni di cui all'art. 25 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, e' conforme al modello A allegato al presente decreto e riporta in copertina le note esplicative di cui all'allegato A.2. Il registro di cui al comma primo e' rilegato e numerato in ogni pagina, tenuto per ordine progressivo di data, di seguito, senza spazi vuoti, senza cancellazioni o abrasioni; eventuali correzioni o rettifiche devono essere eseguite in modo tale che il testo cancellato o sostituito risulti leggibile. Il registro degli infortuni e' presentato a cura dell'armatore all'Autorita' marittima di iscrizione della nave per il visto di conformita', la data di vidimazione e la numerazione delle pagine, ed e' conservato per almeno tre anni dalla data dell'ultima registrazione.