Allegato A.2 del D.D. del 30 maggio 2000 NOTE ESPLICATIVE SULLA COMPILAZIONE DEL REGISTRO DEGLI INFORTUNI a) Alla colonna 7 La descrizione sommaria dell'infortunio deve comprendere la natura del lavoro svolto al momento dell'evento, il modo in cui e' avvenuto, le cause che lo hanno provocato e le circostanze che vi hanno concorso. b) Alla colonna 8 La natura e la sede della lesione devono essere annotate, in base alle indicazioni diagnostiche contenute nel certificato medico. c) Alla colonna 9 Le conseguenze dell'infortunio devono essere indicate nelle rispettive sottocolonne corrispondenti alle conseguenze di infortuni previste dalla legge sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro, e precisamente: 1) inabilita' temporanea: quando l'infortunio comporta un'assenza superiore a tre giorni, oltre quello dell'evento; 2) inabilita' permanente: quando l'infortunio diminuisce in tutto o in parte, ma essenzialmente e per tutta la vita, l'attitudine al lavoro. La registrazione delle conseguenze dell'infortunio deve essere effettuata in seguito alla comunicazione degli esiti degli infortuni stessi fatta dall'Istituto assicuratore per i lavoratori assoggettati alla legge assicurativa. Qualora trattisi di lavoratori non soggetti all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, deve registrarsi il contenuto del referto medico rilasciato all'infortunato; 3) morte.