(all. 2 - art. 1)
              Allegato A.2 del D.D. del 30 maggio 2000

  NOTE ESPLICATIVE SULLA COMPILAZIONE DEL REGISTRO DEGLI INFORTUNI
a) Alla colonna 7
    La  descrizione  sommaria  dell'infortunio  deve  comprendere  la
natura  del  lavoro  svolto al momento dell'evento, il modo in cui e'
avvenuto,  le  cause  che  lo hanno provocato e le circostanze che vi
hanno concorso.
b) Alla colonna 8
    La natura e la sede della lesione devono essere annotate, in base
alle indicazioni diagnostiche contenute nel certificato medico.
c) Alla colonna 9
    Le  conseguenze  dell'infortunio  devono  essere  indicate  nelle
rispettive  sottocolonne corrispondenti alle conseguenze di infortuni
previste  dalla legge sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni
sul lavoro, e precisamente:
      1)   inabilita'   temporanea:   quando   l'infortunio  comporta
un'assenza superiore a tre giorni, oltre quello dell'evento;
      2)  inabilita'  permanente:  quando  l'infortunio diminuisce in
tutto o in parte, ma essenzialmente e per tutta la vita, l'attitudine
al lavoro.
    La  registrazione  delle  conseguenze dell'infortunio deve essere
effettuata  in seguito alla comunicazione degli esiti degli infortuni
stessi fatta dall'Istituto assicuratore per i lavoratori assoggettati
alla legge assicurativa.
    Qualora  trattisi  di  lavoratori  non soggetti all'assicurazione
contro  gli  infortuni  sul lavoro, deve registrarsi il contenuto del
referto medico rilasciato all'infortunato;
      3) morte.