L'ISPETTORATO CENTRALE PER LA REPRESSIONE FRODI
                           di concerto con
     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                                  e
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'

  Visti  gli  articoli  8  e  9  della legge 19 ottobre 1984, n. 748,
concernente  "Nuove  norme  per  la  disciplina  dei  fertilizzanti",
pubblicata  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 305 del 6 novembre 1984;
  Visto  il  decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente
norme    per    la    razionalizzazione   dell'organizzazione   delle
amministrazioni  pubbliche e revisione della disciplina in materia di
pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.
421,  modificato  da ultimo con decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
80;
  Visto  l'art. 58, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n.  22,  pubblicato  come  testo coordinato nel supplemento ordinario
alla   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  278  del
28 novembre 1997, che modifica i succitati articoli 8 e 9;
  Visto  il  decreto  legislativo  16 febbraio 1993, n. 161, relativo
all'attuazione  delle  direttive  del  Consiglio  n.  89/284/CEE e n.
89/530/CEE  concernenti  il  ravvicinamento  delle legislazioni degli
Stati membri relative ai concimi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 122 del 27 maggio 1993;
  Visti  i  decreti  ministeriali  30 dicembre 1986, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  31  del 7 febbraio 1987, 5 novembre 1987, n.
484, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 28 novembre 1987,
26  settembre  1989,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del
5 ottobre   1989,   27 settembre   1991,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  238  del  10 ottobre 1991, 11 gennaio 1993, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 1993, 21 aprile 1994,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  99  del  30 aprile  1994,
15 gennaio  1996,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  52 del
2 marzo  1996,  10 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.  32  dell'8 febbraio  1997,  3  e  4  marzo 1997, pubblicati nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  123  del  29 maggio 1997, 18 settembre 1997,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 259 del 6 novembre 1997, 27
marzo  1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 25 giugno
1998,  6 luglio  1998,  pubblicatonella Gazzetta Ufficiale n. 204 del
2 settembre   1998   e  5 ottobre  1998,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  22  del  28 gennaio  1999,  relativi a modificazioni e
integrazioni degli allegati alla sopracitata legge n. 748/1984;
  Visto  il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inerente alla
"Riforma  dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'art. 33, comma 1, con
il  quale il Ministro per le politiche agricole e il Ministero per le
politiche agricole assumono rispettivamente la denominazione Ministro
delle  politiche  agricole  e  forestali  e Ministero delle politiche
agricole e forestali;
  Ritenuto  necessario  fissare i limiti massimi di concentrazione di
metalli  pesanti negli ammendanti e correttivi di cui all'allegato 1C
alla legge n. 748/1984;
  Considerato  che,  ai  sensi  della  medesima legge n. 748/1984, le
modifiche  agli  allegati sono approvate con decreto del Ministro per
le  politiche  agricole  e  forestali,  di  concerto  con  i Ministri
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato, dell'ambiente e
della sanita', di cui agli articoli 8 e 9;
  Sentito  il  parere  della  commissione  tecnico-consultiva  per  i
fertilizzanti,  nominata  da ultimo con decreto ministeriale 31 marzo
1999,  di  cui all'art. 10 della citata legge n. 748/1984, cosi' come
modificato dall'art. 7 del suddetto decreto legislativo n. 161/1993;
  Tenuto  conto  di quanto stabilito in sede di conferenza di servizi
convocata  con  nota  n. 31282 del 5 luglio 1999 dal Ministero per le
politiche  agricole  e forestali, ai sensi dell'art. 14 della legge 7
agosto 1990, n. 241;
  Vista  la  comunicazione  relativa  al presente decreto, effettuata
alla  Commissione  europea  ai  sensi  dell'art. 8 della direttiva n.
98/34/CE;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  1.  L'allegato  1C della legge 19 ottobre 1984, n. 748, concernente
"Nuove  norme  per  la  disciplina  dei fertilizzanti", modificato da
ultimo  con  il decreto ministeriale 5 ottobre 1998, e' ulteriormente
modificato  ed  integrato come riportato nell'allegato A) al presente
decreto.
  2. A partire dal 1o gennaio 2002 i limiti dei metalli pesanti negli
ammendanti e correttivi e nei prodotti di cui al decreto ministeriale
27 marzo  1998  saranno quelli riportati nell'allegato B) al presente
decreto,  fatto salvo quanto verra' disposto da direttive comunitarie
in materia.
  3. Per  quanto  attiene  il  metallo  nichel  negli  ammendanti, si
provvedera'  entro  il  30 giugno  2000  alla fissazione del relativo
limite di cui all'allegato B), valido a partire dal 1o gennaio 2002.
  4.  Resta  valido  il  principio del mutuo riconoscimento esteso ai
prodotti  legittimamente  fabbricati ovvero commercializzati in altri
Paesi  della  Unione  europea e nei Paesi sottoscrittori dell'Accordo
sullo Spazio economico europeo.