Art. 2. 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 1o ottobre 2000, e' concesso lo smaltimento degli ammendanti e correttivi prodotti e commercializzati in conformita' alla normativa vigente prima di tale data. Il presente decreto sara' inviato al competente organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 marzo 2000 L'Ispettore generale capo per la repressione delle frodi Ambrosio p. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Visconti p. Il Ministro dell'ambiente Mascazzini p. Il Ministro della sanita' Marabelli