Art. 2.
  1.  Dalla  data  di  entrata in vigore del presente decreto fino al
1o ottobre  2000,  e'  concesso  lo  smaltimento  degli  ammendanti e
correttivi  prodotti e commercializzati in conformita' alla normativa
vigente prima di tale data.
  Il presente decreto sara' inviato al competente organo di controllo
per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 27 marzo 2000
      L'Ispettore generale capo per la repressione delle frodi
                              Ambrosio
   p. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
                              Visconti
                    p. Il Ministro dell'ambiente
                             Mascazzini
                    p. Il Ministro della sanita'
                              Marabelli