ART. 23 Comitato dei Garanti 1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente contratto, presso ciascuna Regione e' istituito un Comitato dei Garanti, composto da tre membri, chiamato ad esprimere parere preventivo sulle ipotesi di recesso proposte dalle aziende nei confronti dei dirigenti nei casi e con il rispetto delle procedure previsti dall'art. 36 del CCNL 5 dicembre 1996 e dall'art. 34 del presente contratto che, per quanto attiene l'accertamento delle responsabilita' dirigenziali, sostituisce l'art. 59 ivi citato. 2. Il presidente e' nominato dalla Regione tra magistrati od esperti, con, specifica qualificazione ed esperienza professionale nei settori dell'organizzazione, del controllo di gestione e del lavoro pubblico in Sanita'. 3. Gli altri componenti sono nominati, uno dalla Regione stessa sentito l'organismo di coordinamento dei direttori generali delle aziende, l'altro esperto, designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto entro dieci giorni dalla richiesta. In mancanza, di designazione unitaria detto componente e' sorteggiato dalla Regione, tra i designati, nei dieci giorni successivi. 4. Le nomine di cui ai commi precedenti devono avvenire entro un mese dall'entrata in vigore del presente contratto e devono prevedere anche i componenti supplenti. 5. Il recesso e' adottato previo conforme parere del Comitato che deve essere espresso improrogabilmente entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, termine decorso il quale l'azienda puo' procedere al recesso. 6. Il comitato dei garanti dura in carica tre anni ed i suoi componenti non sono rinnovabili. 7. Le procedure di recesso in corso all'entrata in vigore del presente contratto sono sospese per il periodo di tre mesi necessario alla costituzione del Comitato dei Garanti, decorso inutilmente, il quale avvengono con le procedure dell'art. 36 e seguenti del CCNL 5.12.1996.