ART. 23
                        Comitato dei Garanti

1.  Entro  tre  mesi  dall'entrata  in vigore del presente contratto,
presso  ciascuna  Regione  e'  istituito  un  Comitato  dei  Garanti,
composto da tre membri, chiamato ad esprimere parere preventivo sulle
ipotesi di recesso proposte dalle aziende nei confronti dei dirigenti
nei  casi e con il rispetto delle procedure previsti dall'art. 36 del
CCNL  5  dicembre 1996 e dall'art. 34 del presente contratto che, per
quanto  attiene  l'accertamento  delle  responsabilita' dirigenziali,
sostituisce l'art. 59 ivi citato.

2. Il presidente e' nominato dalla Regione tra magistrati od esperti,
con, specifica qualificazione ed esperienza professionale nei settori
dell'organizzazione,  del controllo di gestione e del lavoro pubblico
in Sanita'.

3.  Gli  altri  componenti  sono  nominati,  uno dalla Regione stessa
sentito  l'organismo  di  coordinamento  dei direttori generali delle
aziende,    l'altro    esperto,    designato   congiuntamente   dalle
organizzazioni  sindacali  firmatarie  del  presente  contratto entro
dieci  giorni  dalla richiesta. In mancanza, di designazione unitaria
detto  componente  e' sorteggiato dalla Regione, tra i designati, nei
dieci giorni successivi.

4. Le nomine di cui ai commi precedenti devono avvenire entro un mese
dall'entrata  in  vigore  del  presente  contratto e devono prevedere
anche i componenti supplenti.

5.  Il  recesso  e'  adottato previo conforme parere del Comitato che
deve  essere  espresso  improrogabilmente  entro  trenta  giorni  dal
ricevimento  della richiesta, termine decorso il quale l'azienda puo'
procedere al recesso.

6.  Il  comitato  dei  garanti  dura  in  carica  tre  anni ed i suoi
componenti non sono rinnovabili.

7.  Le  procedure  di  recesso  in  corso  all'entrata  in vigore del
presente contratto sono sospese per il periodo di tre mesi necessario
alla  costituzione  del Comitato dei Garanti, decorso inutilmente, il
quale  avvengono  con  le  procedure dell'art. 36 e seguenti del CCNL
5.12.1996.