ART. 24
                       COPERTURE ASSICURATIVE

1.  Le  aziende assumono tutte le iniziative necessarie per garantire
la copertura assicurativa della responsabilita' civile dei dirigenti,
ivi  comprese  le  spese  di  giudizio  ai sensi dell'art. 25, per le
eventuali  conseguenze  derivanti  da  azioni  giudiziarie dei terzi,
relativamente,   alla   loro   attivita',   ivi  compresa  la  libera
professione  intramuraria, senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi
di dolo o colpa grave.

2.  Al  fine  di  pervenire  ad  una  omogenea  quanto  generalizzata
copertura assicurativa per tutti i dirigenti del SSN e' istituita una
commissione  paritetica nazionale formata dai rappresentanti di tutte
le  regioni  e dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente
contratto  per  la  realizzazione,  attraverso forme consortili delle
stesse Regioni, di un fondo nazionale che consenta di provvedere alla
predetta  tutela  mediante  la  sottoscrizione  di accordi quadro con
compagnie  di  assicurazione  appositamente  selezionate  secondo  le
vigenti disposizioni di legge, ai quali le aziende aderiscono.

3.  Per  il  raggiungimento  di tale scopo, la Commissione paritetica
indichera'  le  modalita' di costituzione, gli organi di gestione, le
modalita'  di  funzionamento,  il  sistema dei controlli del predetto
fondo  e  la  decorrenza  dei versamenti. Il fondo sara' costituito -
come  base - dagli apporti economici prestabiliti dalla Commissione a
carico delle singole aziende e finanziati dalle stesse con le risorse
gia'  destinate  alla  copertura  assicurativa  ed  in  misura  media
procapite  di  L  50.000  mensili,  trattenute sulla voce stipendiale
prevista  dalla  commissione  stessa,  a  carico dei dirigenti per la
copertura di ulteriori rischi non coperti dalla polizza generale.

4.  La  Commissione  paritetica dovra' ultimare i propri lavori entro
tre mesi dall'entrata in vigore del presente contratto.

5.  Le  aziende stipulano apposita polizza assicurativa in favore dei
dirigenti  autorizzati  a  servirsi,  in occasione di trasferte o per
adempimenti  di  servizio  fuori  dall'ufficio,  del proprio mezzo di
trasporto,  limitatamente  al  tempo  strettamente  necessario per le
prestazioni  di  servizio. In tali casi e' fatto salvo il diritto del
dirigente  al  rimborso  delle altre spese documentate ed autorizzate
dall'azienda per lo svolgimento del servizio.

6. La polizza di cui al comma 5 e' rivolta alla copertura dei rischi,
non   compresi   nell'assicurazione   obbligatoria,   di   terzi,  di
danneggiamento  del  mezzo  di trasporto di proprieta' del dirigente,
nonche'  di lesioni o decesso del medesimo e delle persone di cui sia
autorizzato il trasporto.

7.  Le  polizze  di  assicurazione  relative ai mezzi di trasporto di
proprieta'  dell'azienda sono in ogni caso integrate con la copertura
nei  limiti  e  con le modalita' di cui ai commi 2 e 3, dei rischi di
lesioni  o  di  decesso  del  dipendente  addetto  alla guida e delle
persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.

8.  I  massimali delle polizze di cui al comma 7 non possono eccedere
quelli   previsti,  per  i  corrispondenti  danni,  dalla  legge  per
l'assicurazione obbligatoria.

9. Gli importi liquidati dalle societa' assicuratrici per morte o gli
esiti  delle  lesioni  personali,  in  base alle polizze stipulate da
terzi  responsabili  e di quelle previste dal presente articolo, sono
detratti   -  sino  alla  concorrenza  -  dalle  somme  eventualmente
spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.

10.  Sono  disapplicati l'art. 28, comma 2, del DPR 761/1979 e l'art.
88 del DPR 384/1990.