ART. 30
                          Norma transitoria

1. I dirigenti medici e veterinari di ex II livello che alla data del
31  luglio  1999  non  abbiano optato per il passaggio al rapporto ad
incarico  quinquennale,  ma  nel  termine  di cui all'art. 15 abbiano
optato  per il rapporto di lavoro esclusivo - entro il 30 aprile 2000
-  possono  chiedere  di essere sottoposti a verifica per l'attivita'
svolta nell'ultimo quinquennio.

2. La verifica e' disposta dall'azienda entro il 30 giugno 2000 ed e'
svolta  sulla base dei criteri indicati dagli artt. 28, comma 6 e 29,
comma 4 entro il 31 dicembre 2000. La verifica e' effettuata da parte
della  Commissione  prevista  dall'art.  15  ter,  comma  2 del d.lgs
502/1992 e successive modifiche.

3.  Sino  alla  verifica,  ai  dirigenti  di  cui  al  comma  1 - che
conservano  l'incarico  di direzione di struttura complessa in atto -
e' mantenuto il trattamento economico in godimento o quello previsto,
per  lo  stipendio  tabellare  e  l'indennita' di specificita' medica
dall'art.  38,  commi 1 e 2 ove il presente contratto entri in vigore
precedentemente.

4.  In  caso  di  verifica  positiva  i  dirigenti  del  comma 1 sono
confermati  nell'incarico  per  un ulteriore periodo di sette anni ed
agli stessi si applica anche la clausola di cui all'art. 38, comma 5,
secondo periodo e successivi, ove ne sussistano le condizioni.

5.  In  caso  di esito negativo della verifica ai dirigenti predetti,
dal 1 gennaio 2001, e' conferito un incarico professionale tra quelli
previsti  dall'art.  27,  comma  1 lett. c), rendendo contestualmente
indisponibile  un  posto  di  organico  di  dirigente. Il trattamento
economico  e'  quello  previsto  dall'art. 38, commi 1 e 2, mentre la
retribuzione    di   posizione   viene   rideterminata   in   ragione
dell'incarico conferito.

6. I dirigenti di cui al comma 1, a rapporto di lavoro esclusivo, che
non   chiedono  di  essere  sottoposti  a  verifica  sono  confermati
nell'incarico  di direzione di struttura complessa, per ulteriori due
anni  a decorrere dal 30 aprile 2000, al termine del quale si applica
il comma 5.

7.  I  dirigenti  di  ex II livello con incarico quinquennale che non
abbiano  optato  per  il  rapporto  esclusivo entro il termine del 14
marzo 2000, sono confermati nell'incarico sino al 30 giugno 2000. Nei
loro confronti trova applicazione quanto previsto dal comma 5, con la
perdita dello specifico trattamento economico goduto che affluisce al
fondo per la retribuzione di posizione dell'art. 50.