ART. 4
                Contrattazione Collettiva integrativa

1.  In  sede  aziendale  le  parti  stipulano il contratto collettivo
integrativo utilizzando le risorse dei fondi di cui agli artt. 50, 51
e 52.

2.  In sede di contrattazione collettiva integrativa sono regolate le
seguenti materie:
A) individuazione  delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono
   essere  esonerati  dallo  sciopero,  ai  sensi della legge 146 del
   1990, secondo quanto previsto dall'accordo sulle norme di garanzia
   dei servizi pubblici essenziali relativi all'area dirigenziale;

B) criteri generali per:

1) la  definizione  della  percentuale  di  risorse  di  cui al fondo
   dell'art.  52  da  destinare  alla  realizzazione  degli obiettivi
   aziendali generali affidati alle articolazioni interne individuate
   dal  d.lgs.  502/1992,  dalle  leggi regionali di organizzazione e
   dagli atti aziendali, ai fini dell'attribuzione della retribuzione
   di  risultato  ai  dirigenti.  Detta  retribuzione e' strettamente
   correlata alla realizzazione degli obiettivi assegnati ed avviene,
   quindi,  a  consuntivo  dei  risultati totali o parziali raggiunti
   ovvero  per  stati di avanzamento, in ogni caso dopo la necessaria
   verifica   almeno   trimestrale,  secondo  le  modalita'  previste
   dall'art. 65 del CCNL 5.12.1996;

2) l'attuazione dell'art. 43 legge 449/1997

3) la distribuzione tra i fondi delle risorse aggiuntive assegnate ai
   sensi degli artt. 50 e 52;

4) le  modalita'  di  attribuzione  ai dirigenti cui e' conferito uno
   degli incarichi previsti dall'art.27, comma 1, lettere b), c) e d)
   della  retribuzione  collegata  ai  risultati  ed agli obiettivi e
   programmi assegnati secondo gli incarichi conferiti;

5) lo  spostamento  di risorse tra i fondi di cui agli artt. 50, 51 e
   52  ed  al  loro  interno,  in  apposita  sessione di bilancio, la
   finalizzazione  tra  i  vari  istituti nonche' la rideterminazione
   degli  stessi in conseguenza della riduzione di organico derivante
   da   stabili   processi   di   riorganizzazione   previsti   dalla
   programmazione sanitaria regionale;

C) linee  generali  di  indirizzo dei programmi annuali e pluriennali
   dell'attivita'  di  formazione  manageriale  e  aggiornamento  dei
   dirigenti,  anche in relazione all'applicazione dell'art. 16 bis e
   segg. del d.lgs 502/1992;

D) pari opportunita', con le procedure indicate dall'art. 8 anche per
   le finalita' della legge 10 aprile 1991, n. 125;

E) criteri generali sui tempi e modalita' di applicazione delle norme
   relative  alla  tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e
   prevenzione  nei luoghi di lavoro, con riferimento al d.lgs n. 626
   del  1994  e  nei  limiti  stabiliti  dall'accordo quadro relativo
   all'attuazione dello stesso decreto;

F) implicazioni    derivanti    dagli   effetti   delle   innovazioni
   organizzative,  tecnologiche  e dei processi di esternalizzazione,
   disattivazione  o  riqualificazione  e  riconversione  dei servizi
   sulla  qualita' del lavoro, sulla professionalita' e mobilita' dei
   dirigenti;

G) criteri  generali per la definizione dell'atto di cui all'art. 54,
   comma 1 per la disciplina e l'organizzazione dell'attivita' libero
   professione  intramuraria  nonche' per l'attribuzione dei relativi
   proventi ai dirigenti interessati.

3.  Fermi  restando  i principi di comportamento delle parti indicati
nell'art.  11,  sulle  materie  dalla  lettera  C alla lettera G, non
direttamente   implicanti   l'erogazione   di  risorse  destinate  al
trattamento   economico,  decorsi  trenta  giorni  dall'inizio  delle
trattative  senza  che  sia  raggiunto l'accordo tra le parti, queste
riassumono  le  rispettive  prerogative e liberta' di iniziativa e di
decisione. D'intesa tra le parti, il termine citato e' prorogabile di
altri trenta giorni.

4. I contratti collettivi integrativi non possono essere in contrasto
con  vincoli e limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali e
si  svolgono  sulle  materie  stabilite  nel  presente  articolo.  Le
clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.