ART. 50

Fondo   per:  indennita'  di  specificita'  medica,  retribuzione  di
posizione,  equiparazione,  specifico  trattamento o indennita' per i
     dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa

1.  Per  il  finanziamento  dell'indennita'  di specificita' medica e
della  retribuzione  di  posizione dei dirigenti medici e veterinari,
dello  specifico trattamento economico nei casi in cui e' mantenuto a
titolo  personale  nonche'  l'indennita'  di incarico di direzione di
struttura complessa, e' confermato il fondo previsto dall'art. 60 del
CCNL  5  dicembre  1996  il  cui  ammontare  e' quello consolidato al
31.12.1997,  comprensivo, in ragione d'anno degli incrementi previsti
a tale scadenza.

2. Il fondo e', altresi', integrato con le seguenti risorse:

a) a decorrere dal 1 gennaio 1999 da una quota degli eventuali minori
   oneri  derivanti  dalla riduzione stabile della dotazione organica
   del  personale,  concordata  in  contrattazione  integrativa,  nel
   rispetto   dei   risparmi   aziendali   prestabiliti  in  sede  di
   definizione del bilancio;

b) a  decorrere  dal  31 dicembre 1999 da una quota pari all'1,6% del
   monte  salari  annuo  della dirigenza medico veterinaria calcolato
   con riferimento al 31 dicembre 1997;

c) risorse  derivanti  dal  fondo dell'art. 51 in presenza di stabile
   modifica  e  razionalizzazione  dell'organizzazione  dei servizi -
   anche a parita' di organico;

d) dagli assegni personali di cui agli artt. 38, 43, commi 2 e 3.

3. Con le risorse del presente fondo, opportunamente individuate, nel
biennio  successivo  2000  - 2001 sara' data applicazione all'art. 41
relativo   all'equiparazione   dei   dirigenti   di  ex  IX  livello,
qualificati  e  non,  in  servizio  al  5 dicembre 1996 a quelli di X
livello non qualificato ed alla definizione della retribuzione minima
contrattuale dei dirigenti con meno di cinque anni.

4.  Il  fondo di cui al comma 1 deve essere integralmente utilizzato.
Eventuali  risorse  che  annualmente a consuntivo risultassero ancora
disponibili  nel  fondo sono temporaneamente utilizzate in quello per
la  retribuzione  di  risultato  relativo al medesimo anno e, quindi,
riassegnate  al  fondo  di  cui  al  presente  articolo  a  decorrere
dall'esercizio finanziario dell'anno successivo.

5.  L'art.  63,  comma  2,  lett.  a),  secondo  capoverso del CCNL 5
dicembre   1996  puo'  ancora  trovare  applicazione  con  le  stesse
modalita', esclusivamente nelle aziende che, nell'arco di vigenza del
citato  contratto,  non  ne  abbiano ancora utilizzato la facolta' in
tutto o in parte sino alla concorrenza massima.

6.  E'  confermato  il  fondo  di cui all'art. 47, comma 4 del CCNL 5
dicembre  1996  nonche'  il  fondo  previsto  dall'art.  61 avente il
medesimo scopo di cui al presente articolo relativamente ai dirigenti
delle  IPAB  aventi  finalita'  sanitarie, il cui ammontare e' quello
consolidato  al  31 dicembre 1997. Esso e' integrato con le modalita'
previste  dal  comma 2 e dal comma 3, nei limiti delle disponibilita'
di bilancio.

7.  Il  fondo  e'  ridotto degli importi di cui all'art. 47, comma 6.
Tutti  i  riferimenti  al "monte salari 1997" effettuati nel presente
contratto sono da intendersi al netto degli oneri riflessi.