ART. 50 Fondo per: indennita' di specificita' medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento o indennita' per i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa 1. Per il finanziamento dell'indennita' di specificita' medica e della retribuzione di posizione dei dirigenti medici e veterinari, dello specifico trattamento economico nei casi in cui e' mantenuto a titolo personale nonche' l'indennita' di incarico di direzione di struttura complessa, e' confermato il fondo previsto dall'art. 60 del CCNL 5 dicembre 1996 il cui ammontare e' quello consolidato al 31.12.1997, comprensivo, in ragione d'anno degli incrementi previsti a tale scadenza. 2. Il fondo e', altresi', integrato con le seguenti risorse: a) a decorrere dal 1 gennaio 1999 da una quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale, concordata in contrattazione integrativa, nel rispetto dei risparmi aziendali prestabiliti in sede di definizione del bilancio; b) a decorrere dal 31 dicembre 1999 da una quota pari all'1,6% del monte salari annuo della dirigenza medico veterinaria calcolato con riferimento al 31 dicembre 1997; c) risorse derivanti dal fondo dell'art. 51 in presenza di stabile modifica e razionalizzazione dell'organizzazione dei servizi - anche a parita' di organico; d) dagli assegni personali di cui agli artt. 38, 43, commi 2 e 3. 3. Con le risorse del presente fondo, opportunamente individuate, nel biennio successivo 2000 - 2001 sara' data applicazione all'art. 41 relativo all'equiparazione dei dirigenti di ex IX livello, qualificati e non, in servizio al 5 dicembre 1996 a quelli di X livello non qualificato ed alla definizione della retribuzione minima contrattuale dei dirigenti con meno di cinque anni. 4. Il fondo di cui al comma 1 deve essere integralmente utilizzato. Eventuali risorse che annualmente a consuntivo risultassero ancora disponibili nel fondo sono temporaneamente utilizzate in quello per la retribuzione di risultato relativo al medesimo anno e, quindi, riassegnate al fondo di cui al presente articolo a decorrere dall'esercizio finanziario dell'anno successivo. 5. L'art. 63, comma 2, lett. a), secondo capoverso del CCNL 5 dicembre 1996 puo' ancora trovare applicazione con le stesse modalita', esclusivamente nelle aziende che, nell'arco di vigenza del citato contratto, non ne abbiano ancora utilizzato la facolta' in tutto o in parte sino alla concorrenza massima. 6. E' confermato il fondo di cui all'art. 47, comma 4 del CCNL 5 dicembre 1996 nonche' il fondo previsto dall'art. 61 avente il medesimo scopo di cui al presente articolo relativamente ai dirigenti delle IPAB aventi finalita' sanitarie, il cui ammontare e' quello consolidato al 31 dicembre 1997. Esso e' integrato con le modalita' previste dal comma 2 e dal comma 3, nei limiti delle disponibilita' di bilancio. 7. Il fondo e' ridotto degli importi di cui all'art. 47, comma 6. Tutti i riferimenti al "monte salari 1997" effettuati nel presente contratto sono da intendersi al netto degli oneri riflessi.