ART. 51
  Fondo del trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro

1.  E'  confermato  il  fondo  per la corresponsione degli emolumenti
connessi a determinate condizioni lavorative, gia' previsto dall'art.
62  del  CCNL 5 dicembre 1996, il cui ammontare e' quello consolidato
al 31.12.1997.

2.  Al  fine dell'utilizzo del fondo sono, altresi', confermate tutte
le  disposizioni  per  remunerare le particolari condizioni di lavoro
previste dall'art. 62 del citato CCNL 5 dicembre 1996, ivi compresi i
destinatari,  la  misura  delle  indennita',  le modalita' della loro
erogazione  e  la flessibilita' dell'utilizzo delle risorse del fondo
con  riguardo  al loro spostamento temporaneo o permanente nei fondi,
rispettivamente, per la retribuzione di risultato o di posizione.

3.  E' confermata l'abrogazione dell'istituto dello straordinario per
i  dirigenti  con  incarico  di  direzione  di struttura complessa in
relazione all'art. 60, comma 3 del CCNL 5 dicembre 1996.

4.  La  contrattazione  integrativa, in base ai modelli organizzativi
adottati dall'azienda con riguardo alla razionalizzazione dell'orario
di  lavoro,  servizi  di  guardia e pronta disponibilita' che abbiano
carattere di stabilita', potra' integrare il fondo di cui all'art. 50
ovvero  destinare  i  relativi  risparmi  a,  rideterminare l'importo
dell'indennita'  di pronta disponibilita', fissato nella quota minima
di  L  40.000.  L'eventuale trasferimento di risorse nel fondo per la
retribuzione di posizione e' irreversibile.

5. E' abrogato l'art. 110, comma 6 ultimo periodo del DPR 384/1990.