ART. 51 Fondo del trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro 1. E' confermato il fondo per la corresponsione degli emolumenti connessi a determinate condizioni lavorative, gia' previsto dall'art. 62 del CCNL 5 dicembre 1996, il cui ammontare e' quello consolidato al 31.12.1997. 2. Al fine dell'utilizzo del fondo sono, altresi', confermate tutte le disposizioni per remunerare le particolari condizioni di lavoro previste dall'art. 62 del citato CCNL 5 dicembre 1996, ivi compresi i destinatari, la misura delle indennita', le modalita' della loro erogazione e la flessibilita' dell'utilizzo delle risorse del fondo con riguardo al loro spostamento temporaneo o permanente nei fondi, rispettivamente, per la retribuzione di risultato o di posizione. 3. E' confermata l'abrogazione dell'istituto dello straordinario per i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa in relazione all'art. 60, comma 3 del CCNL 5 dicembre 1996. 4. La contrattazione integrativa, in base ai modelli organizzativi adottati dall'azienda con riguardo alla razionalizzazione dell'orario di lavoro, servizi di guardia e pronta disponibilita' che abbiano carattere di stabilita', potra' integrare il fondo di cui all'art. 50 ovvero destinare i relativi risparmi a, rideterminare l'importo dell'indennita' di pronta disponibilita', fissato nella quota minima di L 40.000. L'eventuale trasferimento di risorse nel fondo per la retribuzione di posizione e' irreversibile. 5. E' abrogato l'art. 110, comma 6 ultimo periodo del DPR 384/1990.