Art. 58
                     Altre attivita' a pagamento

1. L'attivita'  di  consulenza dei dirigenti medici e veterinari, per
   lo   svolgimento   di   compiti  inerenti  i  fini  istituzionali,
   all'interno  dell'azienda  o ente costituisce particolare incarico
   dirigenziale ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. c).

2. Qualora  l'attivita'  di  consulenza  sia  chiesta  all'azienda da
   soggetti   terzi,   essa  costituisce  una  particolare  forma  di
   attivita'  aziendale a pagamento, rientrante tra le ipotesi di cui
   all'art.  55  lett. c), da esercitarsi al di fuori dell'impegno di
   servizio.  Essa viene attuata nei seguenti casi e con le modalita'
   sottoindicate:

a) In servizi sanitari di altra azienda o ente del comparto, mediante
   apposita   convenzione   tra   le   istituzioni   interessate  che
   disciplini:

- i limiti orari minimi e massimi dell'impegno, comprensivi anche dei
  tempi  di  raggiungimento  delle  sedi di servizio, compatibili con
  l'articolazione dell'orario di lavoro;
- il compenso e le modalita' di svolgimento.

b) Presso  istituzioni  pubbliche non sanitarie o istituzioni socio -
   sanitarie  senza scopo di lucro, mediante apposita convenzione tra
   i  soggetti  istituzionali  che  attesti che l'attivita' non e' in
   contrasto con le finalita' ed i compiti istituzionali del Servizio
   Sanitario Nazionale e disciplini:

- la durata della convenzione;
- la  natura  della prestazione, che non puo' configurare un rapporto
  di lavoro subordinato e deve essere a carattere occasionale;
- i  limiti  di  orario dell'impegno, compatibili con l'articolazione
  dell'orario di lavoro;
- l'entita' del compenso;

- motivazioni  e  fini  della  consulenza,  al fine, di accertarne la
  compatibilita' con l'attivita' di istituto.

3.  Il  compenso  per  le  attivita' di cui alle lettere a) e b) deve
affluire   all'azienda   o  ente  di  appartenenza  che  provvede  ad
attribuirne  il  95  %  al  dirigente avente diritto quale prestatore
della consulenza con la retribuzione del mese successivo.

4.  Tra  le  attivita'  di cui al presente articolo rientra quella di
certificazione    medico   legale   resa   dall'azienda   per   conto
dell'Istituto  Nazionale  degli  Infortuni, sul lavoro (I.N.A.I.L.) a
favore  degli  infortunati  sul  lavoro  e  tecnopatici, ai sensi del
D.P.R. n. 1124 del 1965. Per i compensi si applica il comma 3.

5.  L'atto indicato nell'art. 54, comma 1 disciplina, inoltre, i casi
in  cui  l'assistito puo' chiedere all'azienda che la prestazione sia
resa  direttamente  dal  dirigente  da  lui  scelto ed erogata al suo
domicilio,   fuori   dell'orario   di  servizio,  in  relazione  alle
particolari   prestazioni  assistenziali  richieste  o  al  carattere
occasionale  e  straordinario  delle prestazioni stesse o al rapporto
fiduciario  gia'  esistente  con  il medico prescelto con riferimento
all'attivita'     libero     professionale     intramuraria    svolta
individualmente o in equipe nell'ambito dell'azienda.

6.  L'onorario  della  prestazione  di  cui al comma 3, stabilito nel
rispetto dei vincoli ordinistici, viene riscosso dal dirigente che ha
effettuato  la  prestazione,  il  quale  ne  rilascia  la ricevuta al
paziente  su  apposito  bollettario  dell'azienda.  L'onorario  viene
versato  entro  cinque  giorni  dalla riscossione all'azienda, che ne
accredita  il  95%  al  dirigente stesso con la retribuzione del mese
successivo.

7. L'atto aziendale di cui all'art. 54, comma 1, disciplina i casi in
cui  le attivita' professionali sono richieste a pagamento da singoli
utenti  e svolte, individualmente o in e'quipe, in strutture di altra
azienda  del  Servizio  sanitario  nazionale  o  di  altra  struttura
sanitaria  non  accreditata,  sono  disciplinate  da  convenzione. Le
predette  attivita' sono consentite solo se a carattere occasionale e
se   preventivamente   autorizzate   dall'azienda  con  le  modalita'
stabilite   dalla   convenzione.   L'azienda  con  l'atto  richiamato
disciplina in conformita' al presente contratto: il limite massimo di
attivita'  di  ciascun  dirigente  tenuto  anche  conto  delle  altre
attivita'  svolte;  l'entita'  del  compenso dovuto al: dirigente e/o
all'equipe   che  ha  effettuato  la  prestazione;  le  modalita'  di
riscossione  e  di  attribuzione dei compensi, la quota della tariffa
spettante  all'azienda  stabilita  in conformita' ai criteri indicati
nell'art. 56.

8.  Gli  onorari  per  le prestazioni di cui al comma 7 sono riscossi
dalla  struttura  presso la quale il dirigente ha svolto l'attivita',
la   quale  ne  rilascia  ricevuta  su  appositi  bollettari  forniti
dall'azienda  di  appartenenza  del  dirigente  stesso;  la struttura
citata,  dedotte  le quote di propria spettanza, versa all'azienda ed
al  dirigente  le  quote  di  loro competenza con le cadenze previste
nella convenzione.

9.  L'atto aziendale di cui all'art. 54, comma 1, disciplina, infine,
l'attivita' professionale, richiesta a pagamento da terzi all'azienda
e   svolta,   fuori   dall'orario  di  lavoro,  sia  all'interno  che
all'esterno   delle  strutture  aziendali.  Tale  attivita'  puo',  a
richiesta  del  dirigente  interessato,  essere considerata attivita'
libero-professionale  intramuraria  e  sottoposta alla disciplina per
tale   attivita'  ovvero  considerata  come  obiettivo  prestazionale
incentivato  con  le specifiche risorse introitate, in conformita' al
presente contratto.

10.  Per  le  prestazioni  di  cui  al  comma  9, l'atto aziendale in
conformita'  di quanto previsto dal presente articolo, stabilisce per
le   attivita'  svolte,  per  conto  dell'azienda  in  regime  libero
professionale:

a) i  limiti minimi e massimi di ciascun dirigente, comprensivi anche
   degli  eventuali  tempi  di raggiungimento delle sedi di servizio,
   compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro;

b) l'entita'  del  compenso  dovuto al dirigente che ha effettuato la
   prestazione,  ove  l'attivita'  abbia  luogo  fuori dell'orario di
   lavoro  e  l'eventuale  rimborso spese, dallo stesso sostenute ove
   l'attivita'  abbia  luogo  nell'orario  di  lavoro  ma fuori della
   struttura di appartenenza;

c) le  modalita'  di  attribuzione  dei  compensi e rimborsi spese. I
   compensi  e  le  modalita'  di  attribuzione  sono  stabiliti  dai
   contratti collettivi nazionali, di lavoro;

d) la  partecipazione  ai  proventi per le prestazioni di diagnostica
   strumentale  e  di laboratorio non puo' essere superiore al 50 per
   cento  della tariffa per le prestazioni finalizzate alla riduzione
   delle  liste  di attesa, ai sensi dell'art. 15 quinquies, comma 2,
   lettera d), del d.lgs. 502/1992;

e) l'attivita'  deve  garantire,  di  norma, il rispetto dei principi
   della  fungibilita'  e  della  rotazione di tutto il personale che
   eroga le prestazioni.