ART. 6
        Informazione, consultazione e Commissioni paritetiche

1. Gli istituti dell'informazione, concertazione e consultazione sono
cosi' disciplinati:

A) INFORMAZIONE:

- L'azienda  -  allo  scopo  di  rendere trasparente e costruttivo il
  confronto  tra le parti a tutti i livelli delle relazioni sindacali
  -  informa periodicamente e tempestivamente i soggetti sindacali di
  cui  all'art.  10,  comma  2,  sugli  atti organizzativi di valenza
  generale,  anche  di carattere finanziario, concernenti il rapporto
  di  lavoro,  l'organizzazione degli uffici, la gestione complessiva
  delle  risorse  umane  e  la  costituzione  dei  fondi previsti dal
  presente contratto.

- Nelle   materie   per   le   quali  il  presente  CCNL  prevede  la
  contrattazione  collettiva  integrativa  o  la  concertazione  e la
  consultazione,   l'informazione   e'   preventiva.   Il   contratto
  integrativo  individuera'  le  altre  materie in cui l'informazione
  dovra' essere preventiva o successiva.

- Ai fini di una piu' compiuta informazione le parti, a richiesta, si
  incontrano comunque con cadenza almeno annuale ed, in ogni caso, in
  presenza di iniziative concernenti le linee di organizzazione degli
  uffici  e  dei servizi ovvero per l'innovazione tecnologica nonche'
  per  gli  eventuali  processi  di  dismissione, esternalizzazione e
  trasformazione degli stessi.

B) CONCERTAZIONE

I  soggetti  di  cui  alla lett. A), ricevuta l'informazione, possono
attivare,  mediante  richiesta  scritta, la concertazione sui criteri
generali inerenti alle seguenti materie:
- affidamento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali;
- articolazione delle posizioni organizzative, delle funzioni e delle
  connesse responsabilita' ai fini della retribuzione di posizione;
- gli  effetti  di ricaduta dei sistemi di valutazione dell'attivita'
  dei dirigenti sul trattamento economico;
- articolazione dell'orario e dei piani per assicurare le emergenze;
- condizioni,  requisiti  e  limiti  per  il ricorso alla risoluzione
  consensuale.

La  concertazione  si svolge in appositi incontri, che iniziano entro
le  quarantotto  ore  dalla  data  di  ricezione della richiesta e si
conclude  nel  termine  tassativo  di  trenta giorni dalla data della
relativa  richiesta  ;  dell'esito  della  concertazione  e'  redatto
verbale  dal  quale  risultino le posizioni delle parti nelle materie
oggetto  della  stessa,  al  termine  le  parti  riassumono  i propri
distinti ruoli e responsabilita'.

C) CONSULTAZIONE

La   consultazione   dei   soggetti  di  cui  alla  lett.  A),  prima
dell'adozione  degli  atti  interni di organizzazione aventi riflessi
sul   rapporto   di   lavoro   e'   facoltativa.   Essa   si  svolge,
obbligatoriamente, su:
a) organizzazione  e  disciplina di strutture ed uffici, ivi compresa
   quella  dipartimentale e distrettuale, nonche' la consistenza e la
   variazione delle dotazioni organiche;
b) casi di cui all'art. 19 del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626.

2. Allo scopo di assicurare una migliore partecipazione del dirigente
alle attivita' dell'azienda e' prevista la possibilita' di costituire
a richiesta, in relazione alle dimensioni delle aziende e senza oneri
aggiuntivi  per  le stesse, Commissioni bilaterali ovvero Osservatori
per  l'approfondimento  di  specifiche  problematiche, in particolare
concernenti  l'organizzazione  del lavoro in relazione ai processi di
riorganizzazione   delle   aziende   ovvero   alla   riconversione  o
disattivazione delle strutture sanitarie nonche' l'ambiente, l'igiene
e  sicurezza del lavoro e le attivita' di formazione. Tali organismi,
ivi  compreso il Comitato per le pari opportunita' di cui all'art. 8,
hanno il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie -
che l'azienda e' tenuta a fornire - e di formulare proposte in ordine
ai  medesimi temi. La composizione dei citati organismi che non hanno
funzioni  negoziali,  e'  di  norma paritetica e deve comprendere una
adeguata rappresentanza femminile.

3.  Presso  ciascuna  Regione e' costituita una Conferenza permanente
con  rappresentanti  delle  Regioni,  dei  Direttori  generali  delle
aziende  o  dell'organo  di  governo  degli enti secondo i rispettivi
ordinamenti  e delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente
contratto,  nell'ambito  della  quale,  almeno  due  volte  l'anno in
relazione   alle   specifiche  competenze  regionali  in  materia  di
programmazione  dei servizi sanitari e dei relativi flussi finanziari
sono  verificate la qualita' e quantita' dei servizi resi nonche' gli
effetti  derivanti  dall'applicazione  del  presente  contratto,  con
particolare  riguardo  agli istituti concernenti la produttivita', le
politiche  della  formazione,  dell'occupazione  e  l'andamento della
mobilita'.

4.   E,   costituita  una  Conferenza  nazionale  con  rappresentanti
dell'ARAN, della Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni e
delle  organizzazioni sindacali firmatarie del contratto, nell'ambito
della  quale  almeno  una  volta  l'anno, sono verificati gli effetti
derivanti  dall'applicazione  di  esso  con particolare riguardo agli
istituti  concernenti la produttivita', le politiche della formazione
e dell'occupazione e l'andamento della mobilita'.