ART. 63 Norme di rinvio 1. Le parti si impegnano a negoziare, entro il 30 dicembre 2000, le seguenti materie: a) procedure di conciliazione e arbitrato; b) mobilita' connessa ad eccedenze; c) previdenza complementare. 2. Entro il 30 giugno 2001 le parti procederanno, altresi', ai sensi dell'art. 72 del d.lgs. n. 29 del 1993, alla piena contrattualizzazione della disciplina del rapporto di lavoro mediante recupero alla disciplina pattizia degli istituti non regolamentati dal precedente CCNL ed, eventuale revisione delle norme contrattuali da attualizzare, fra le quali e' compresa la disciplina e la nuova denominazione relativa all'indennita' di rischio radiologico. 3. Nelle more dell'applicazione del comma 2, le norme di legge, regolamentari e contrattuali che non sono espressamente abrogate dal presente contratto rimangono in vigore.