ART. 63
                           Norme di rinvio

1.  Le  parti si impegnano a negoziare, entro il 30 dicembre 2000, le
seguenti materie:

a) procedure di conciliazione e arbitrato;
b) mobilita' connessa ad eccedenze;
c) previdenza complementare.

2.  Entro il 30 giugno 2001 le parti procederanno, altresi', ai sensi
dell'art.    72   del   d.lgs.   n.   29   del   1993,   alla   piena
contrattualizzazione della disciplina del rapporto di lavoro mediante
recupero  alla  disciplina  pattizia degli istituti non regolamentati
dal  precedente CCNL ed, eventuale revisione delle norme contrattuali
da  attualizzare,  fra  le quali e' compresa la disciplina e la nuova
denominazione relativa all'indennita' di rischio radiologico.

3.  Nelle  more  dell'applicazione  del  comma  2, le norme di legge,
regolamentari  e contrattuali che non sono espressamente abrogate dal
presente contratto rimangono in vigore.