ART. 7 Coordinamento regionale l. Ferma rimanendo l'autonomia aziendale, il sistema delle relazioni sindacali regionali, secondo i protocolli definiti in ciascuna Regione con le OO.SS di categoria firmatarie del presente CCNL, prevedera' gli argomenti e le modalita' di confronto con le medesime su materie aventi riflessi sugli istituti disciplinati dal presente contratto al fine di verificarne lo stato di attuazione, con particolare riguardo a quelli sottoindicati: a) formazione manageriale e formazione continua, comprendente l'aggiornamento professionale e la formazione permanente; b) verifica dell'entita' dei finanziamenti dei fondi di posizione, di risultato e delle condizioni di lavoro di pertinenza delle aziende sanitarie ed ospedaliere, limitatamente a quelle soggette a riorganizzazione in conseguenza di atti di programmazione regionale, assunti in applicazione del d.lgs 229/1999, per ricondurli a congruita', fermo restando il valore della spesa regionale; c) perequazione dei fondi delle aziende ed enti del comparto ai fini dell'applicazione dell'art. 41, relativo all'equiparazione del ex IX livello al X livello non qualificato del DPR 384/1990; d) perequazione dei fondi delle aziende ed enti del comparto ai fini dell'applicazione dell'art. 42, relativo alla corresponsione dell'indennita' di esclusivita' di rapporto; 2. In attesa della perequazione di cui alle lettere c) e d) le aziende garantiscono l'erogazione di quanto previsto dalle norme richiamate alle scadenze indicate dal contratto. 3. I protocolli stipulati per l'applicazione delle lettere c) e d) del comma 1 saranno inviati all'ARAN per il monitoraggio della spesa in relazione all'utilizzo delle risorse finalizzate agli istituti richiamati.