ART. 7
                       Coordinamento regionale

l.  Ferma rimanendo l'autonomia aziendale, il sistema delle relazioni
sindacali  regionali,  secondo  i  protocolli  definiti  in  ciascuna
Regione  con  le  OO.SS  di  categoria  firmatarie del presente CCNL,
prevedera'  gli argomenti e le modalita' di confronto con le medesime
su  materie  aventi riflessi sugli istituti disciplinati dal presente
contratto  al  fine  di  verificarne  lo  stato  di  attuazione,  con
particolare riguardo a quelli sottoindicati:
a) formazione   manageriale   e   formazione  continua,  comprendente
   l'aggiornamento professionale e la formazione permanente;
b) verifica dell'entita' dei finanziamenti dei fondi di posizione, di
   risultato e delle condizioni di lavoro di pertinenza delle aziende
   sanitarie  ed  ospedaliere,  limitatamente  a  quelle  soggette  a
   riorganizzazione   in   conseguenza   di  atti  di  programmazione
   regionale,   assunti  in  applicazione  del  d.lgs  229/1999,  per
   ricondurli  a  congruita',  fermo  restando  il valore della spesa
   regionale;
c) perequazione  dei fondi delle aziende ed enti del comparto ai fini
   dell'applicazione  dell'art. 41, relativo all'equiparazione del ex
   IX livello al X livello non qualificato del DPR 384/1990;
d) perequazione  dei fondi delle aziende ed enti del comparto ai fini
   dell'applicazione   dell'art.  42,  relativo  alla  corresponsione
   dell'indennita' di esclusivita' di rapporto;

2.  In  attesa  della  perequazione  di  cui  alle lettere c) e d) le
aziende  garantiscono  l'erogazione  di  quanto  previsto dalle norme
richiamate alle scadenze indicate dal contratto.

3.  I  protocolli  stipulati per l'applicazione delle lettere c) e d)
del  comma 1 saranno inviati all'ARAN per il monitoraggio della spesa
in  relazione  all'utilizzo  delle  risorse finalizzate agli istituti
richiamati.