ART. 8
                  Comitati per le pari opportunita'

1.  I  Comitati  per  le pari opportunita', istituiti presso ciascuna
azienda  nell'ambito delle forme di partecipazione previste dall'art.
6 comma 2, svolgono i seguenti compiti:

a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che
   l'amministrazione e' tenuta a fornire;
b) formulazione  di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini
   della  contrattazione integrativa di cui all'art. 4, comma 2 punto
   D);
C) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive dell'Unione
   Europea  per  l'affermazione  sul lavoro della pari dignita' delle
   persone nonche' azioni positive ai sensi della legge n. 125/1991.

2.  I  Comitati,  presieduti  da un rappresentante dell'azienda, sono
costituiti   da   un   componente   designato   da   ciascuna   delle
organizzazioni  sindacali,  firmatarie del presente CCNL e da un pari
numero  di  rappresentanti  dell'azienda.  Il presidente del Comitato
designa  un vicepresidente. Per ogni componente effettivo e' previsto
un componente supplente.

3.  Nell'ambito  dei vari livelli di relazioni sindacali previsti per
ciascuna  delle  materie sottoindicate, sentite le proposte formulate
dai  Comitati  per  le  pari  opportunita',  sono previste misure per
favorire  effettive  condizioni di parita' dei dirigenti nel lavoro e
nello  sviluppo  professionale,  che  tengano  conto anche della loro
posizione in seno alla famiglia:
- accesso ai corsi di formazione manageriale;
- processi di mobilita';
- flessibilita'  degli  orari  di  lavoro  in  rapporto  a quelli dei
  servizi sociali.

4.  Le aziende favoriscono l'operativita' dei Comitati e garantiscono
tutti  gli  strumenti  idonei  al loro funzionamento. In particolare,
valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i
risultati  del  lavoro  da  essi  svolto.  I  Comitati  sono tenuti a
svolgere  una  relazione  annuale  sulle  condizioni  delle dirigenti
all'interno  delle  aziende,  fornendo,  in particolare, informazioni
sulla situazione occupazionale in relazione alla presenza nelle varie
discipline nonche' sulla partecipazione ai processi formativi.

5.  I  Comitati  per  le pari opportunita' rimangono in carica per la
durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi.
I  componenti dei Comitati possono essere rinnovati nell'incarico per
un solo mandato.