Art. 2. 1. Con la medesima decorrenza di cui all'art. 1, l'INPS subentra in tutte le attivita' e passivita' quali risultano dalla contabilita' del soppresso Fondo con esclusione di quelle definite ai sensi dell'art. 8 del decreto legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito con legge 8 agosto 1996, n. 421. 2. A decorrere dalla stessa data di cui all'art. 1, sono a carico del Fondo speciale i trattamenti pensionistici in essere, nonche' quelli da liquidare in favore dei lavoratori iscritti secondo le regole previste dalla normativa vigente presso il soppresso Fondo, ivi compreso quanto previsto al comma 6 dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 3. La copertura degli eventuali squilibri gestionali del Fondo speciale viene assicurata utilizando le disponibilita del capitolo 1950 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000 e di corrispondenti capitoli per gli anni successivi.