Art. 2.
  1. Con la medesima decorrenza di cui all'art. 1, l'INPS subentra in
tutte  le  attivita'  e passivita' quali risultano dalla contabilita'
del  soppresso  Fondo  con  esclusione  di  quelle  definite ai sensi
dell'art.  8 del decreto legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito con
legge 8 agosto 1996, n. 421.
  2. A  decorrere  dalla stessa data di cui all'art. 1, sono a carico
del  Fondo  speciale  i  trattamenti pensionistici in essere, nonche'
quelli  da  liquidare  in  favore  dei lavoratori iscritti secondo le
regole  previste  dalla  normativa vigente presso il soppresso Fondo,
ivi  compreso  quanto  previsto  al  comma 6 dell'art. 59 della legge
27 dicembre 1997, n. 449.
  3.  La  copertura  degli  eventuali  squilibri gestionali del Fondo
speciale  viene  assicurata  utilizando le disponibilita del capitolo
1950 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e  della programmazione economica per l'anno 2000 e di corrispondenti
capitoli per gli anni successivi.