Art. 3. 1. Subentrando nel pagamento delle prestazioni di cui all'art. 2, comma 2, l'INPS adottera', per esse, le modalita' e le scadenze previste nella deliberazione assunta dal proprio consiglio di amministrazione in data 10 marzo 1998, n. 350, approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 25 marzo 1998. Eventuali variazioni potranno essere adottate dal consiglio di amministrazione medesimo, ai sensi dell'art. 10, del decreto legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, con la legge 29 febbraio 1988, n. 48.