Art. 3.
  1.  Subentrando  nel pagamento delle prestazioni di cui all'art. 2,
comma  2,  l'INPS  adottera',  per  esse,  le modalita' e le scadenze
previste   nella  deliberazione  assunta  dal  proprio  consiglio  di
amministrazione  in data 10 marzo 1998, n. 350, approvata con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 25 marzo 1998.
Eventuali  variazioni  potranno  essere  adottate  dal  consiglio  di
amministrazione  medesimo,  ai  sensi dell'art. 10, del decreto legge
30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, con la legge
29 febbraio 1988, n. 48.