L'ASSESSORE
                   AI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
                      DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

  Visto lo statuto della regione Siciliana;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975 n.
637;
  Visto  il  testo  unico  delle leggi sull'ordinamento del Governo e
dell'amministrazione  della  regione Siciliana, approvato con decreto
del Presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;
  Vista la legge regionale 1 agosto 1977 n. 80;
  Vista la legge regionale 7 novembre 1980 n. 116;
  Vista la legge 29 giugno 1939 n. 1497;
  Visto il regio decreto 3 giugno 1940 n. 1357;
  Vista la legge 8 agosto 1985 n. 431;
  Visto   il  decreto  amministrativo  n.  7382  del  6 agosto  1996,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 44 del
31 agosto   1996,   con   il   quale,   al  fine  di  procedere  alla
pianificazione  paesistica,  l'area compredente il bacino idrografico
del  Vallone  Pantano  e  limitrofa  singolarita'  geologica  di Casa
Cannicella   ricadente   nel   territorio  comunale  di  Siculiana  e
Montallegro  e'  stata  dichiarata  temporaneamente immodificabile in
applicazione  dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 15,
fino all'approvazione del piano territoriale paesistico;
    Visto  il  decreto  amministrativo  n.  6422  del  6 luglio 1998,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 35 del
18 luglio  1998,  con  il  quale  il vincolo sopra descritto e' stato
prorogato  per  un ulteriore biennio dalla data di pubblicazone nella
Gazzetta   Ufficiale   della  regione  Siciliana,  del  provvedimento
anzidetto;
  Considerata   l'imminente   scadenza   del   vincolo   come   sopra
specificato;
  Considerato  che  la  zona  in argomento non e' ancora sottoposta a
pianificazione territoriale paesistica;
  Vista  la  nota  prot.  n.  3746 del 7 giugno 2000, con la quale la
soprintendenza  di  Agrigento ha chiesto la proroga del vincolo sopra
citato,  in  quanto allo stato attuale non sono venuti meno i fattori
di  rischio specificati nelle premesse della relazione della proposta
di  vincolo, che potrebbero compromettere le esigenze di tutela delle
aree   in   questione  nelle  more  della  redazione  della  relativa
pianificazione paesistica;
  Ritenuto   peraltro,   che  permane  l'esigenza  di  proteggere  il
territorio  meglio descritto nel decreto amministrativo n. 7382 del 6
agosto 1996 mediante adeguate misure di salvaguardia quali il vincolo
di   temporanea  immodificabilita',  come  all'uopo  richiesto  dalla
Soprintendenza  dei beni culturali e ambientali di Agrigento con nota
n. 3746 del 7 giugno 2000;
  Ritenuto in particolare, che permane il grave rischio di interventi
indiscriminati,  non compatibili con le destinazioni urbanistiche del
vigente  strumento, idonei ad alterare i connotati salienti dell'area
suddetta,  che  vanno  salvaguardati  nelle  more  della  loro tutela
mediante piano paesistico;
  Considerato che l'apposizione di un termine finale al provvedimento
di  vincolo  come  sopra  rilevato  e'  imposto,  ferma  restando  la
condizione  risolutiva  dell'  approvazione  del  piano  territoriale
paesistico  dell'area  suddetta, dal disposto dell'art. 2 della legge
19 novembre  1968,  n.  1187  e  dell'art.  1  della  legge regionale
5 novembre 1973 n. 38, applicabili analogicamente nel caso di specie;
  Rilevato  che questo assessorato ha attivato la redazione del piano
territoriale   paesistico  regionale,  secondo  il  piano  di  lavoro
approvato  con  decreto  amministrativo n. 7276 del 28 dicembre 1992,
registrato  alla Corte dei conti il 22 settembre 1993, registro n. 3,
foglio n. 351;
  Visto  il  decreto  amministrativo  n.  9279  del  30 dicembre 1996
registrato  alla  Corte  dei  conti il 4 febbraio 1997 registro n. 1,
foglio  n. 20, con il quale e' stato approvato il programma triennale
di  lavoro  per la redazione dei piani territoriali paesistici di tre
ambiti  regionali  secondo le indicazioni delle linee guida del piano
territoriale paesistico regionale;
  Visto  il  verbale  della seduta del 30 aprile 1996, nella quale il
comitato  tecnico  scientifico,  istituito  ai sensi dell'art. 24 del
regio  decreto  n.  1357/1940,  giusta  decreto  del presidente della
regione  5  ottobre  1993  n.  862 ha espresso parere favorevole alle
linee  guida  del  piano  territoriale  paesistico, quali indirizzi e
norme alla pianificazione "oggettiva" del paesaggio;
  Rilevato  che detto verbale, con nota n. 1007 del 23 novembre 1996,
e'   stato   trasmesso,   unitamente   alle  linee  guida  del  piano
territoriale  paesistico  alle  Soprintendenze  dei  beni culturali e
ambientali  per  la  pubblicazione  all'Albo  dei  comuni,  ai  sensi
dell'art.  24,  secondo  comma, del regolamento della legge 29 giugno
1939  n.  1497 approvato con regio decreto 3 giugno 1940 n. 1357, per
un periodo di tre mesi naturali e consecutivi;
  Visto  il  decreto amministrativo n. 6080 del 21 maggio 1999 con il
quale  sono  state  approvate  le  linee guida del piano territoriale
paesistico regionale;
  Vista  la  nota assessoriale protocollo n. 186 del 15 gennaio 1998,
contenente  direttive  alle  soprintendenze  in  ordine  alle  misure
cautelari  previste  dall'art.  5  della legge regionale n. 15/1991 e
agli atti da porre in essere in caso di loro decadenza;
  Considerato  per  quanto  sopra  espresso  che  sussistono motivate
esigenze  per  prorogare  per  un  ulteriore  anno  e comunque per un
periodo complessivamente non superiore a un quinquennio dalla data di
sua  entrata  in  vigore  il  vincolo di immodificabilita' temporanea
vigente  nell'area  comprendente  il  bacino  idrografico del Vallone
Pantano   e  limitrofa  singolarita'  geologica  di  Casa  Cannicella
ricadente   nei  comuni  di  Siculiana  e  Montallegro,  area  meglio
individuata  nel  decreto  amministrativo  n. 7382 del 6 agosto 1996,
preservandone  l'aspetto  naturale  e i valori estetico-ambientali ai
fini della normazione paesaggistica, che e' in corso di redazione;
  Ritenuto  infatti  che  la  contingente  assenza dello strumento di
pianificazione  del  paesaggio,  alla  quale questo assessorato, come
sopra   indicato,   ha   inteso   rimediare   attivando  procedimenti
inequivocabilmente  preordinati  alla  redazione  e  approvazione del
piano  territoriale  paesistico in questione, non puo' tradursi nella
lesione  degli  interessi  pubblici  alla conservazione dell'ambiente
naturale  dell'area  comprendente  il  bacino idrografico del Vallone
Pantano e limitrofa singolarita' geologica di Casa Cannicella e della
sua percezione estetica di infungibile rilevanza;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  prorogato  fino  alla  concorrenza  di un quinquennio dalla sua
entrata in vigore, giusto decreto amministrativo n. 7382 del 6 agosto
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 44
del  31  agosto  1996,  il  vincolo  di  immodificabilita' temporanea
imposto,  ai  sensi  dell'art.  5  della  legge regionale n. 15/1991,
sull'area  comprendente  il  bacino idrografico del vallone Pantano e
limitrofa  singolarita'  geologica  di  Casa Cannicella ricadente nei
comuni   di   Siculiana   e   Montallegro  per  effetto  del  decreto
amministrativo  n.  7382  del 6 agosto 1996 pubblicato nella Gazzetta
ufficiale  regione  Sicilia  n.  44  del  31 agosto  1996  secondo le
disposizioni,  le  modalita'  e gli ambiti territoriali contenuti nel
provvedimento   originario,  che  si  intendono  tutti  richiamati  e
confermati.