Art. 10.
  1.  La  fabbricazione  di  contingenti  di  monete, commissionate o
autorizzate  dal  Dipartimento  del  tesoro,  deve  avere  un  numero
d'ordine  progressivo  per  ciascun  taglio  e per anno finanziario e
viene annotata in apposito registro.
  2.  Alle  contazioni e alle verifiche delle monete e dei materiali,
buoni  e di scarto, provvede il personale dell'Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato.
  3.  I  responsabili  dei reparti ed il personale della contazione e
delle  verifiche rispondono ad ogni effetto della perfetta e regolare
esecuzione dei compiti ad essi affidati.