Art. 13. 1. Le monete coniate in attesa della consegna alla cassa speciale per le monete e gli altri prodotti la cui fabbricazione e' soggetta a controllo vengono custoditi nel magazzino di custodia di cui al precedente articolo 11, munito di serrature a diverso congegno di chiusura. 2. Il direttore dell'ufficio di vigilanza e controllo Tesoro, anche a mezzo di propri delegati, puo' presenziare alle operazioni di contazione, confezione e sigillatura dei valori prodotti, da effettuarsi con le modalita' previste dal successivo articolo 17. 3. Il responsabile della sezione Zecca deve trasmettere mensilmente al Dipartimento del tesoro una situazione riassuntiva delle monete coniate e consegnate alla cassa speciale, nonche' una situazione giornaliera delle produzioni effettuate.