Art. 13.
  1.  Le  monete coniate in attesa della consegna alla cassa speciale
per le monete e gli altri prodotti la cui fabbricazione e' soggetta a
controllo  vengono  custoditi  nel  magazzino  di  custodia di cui al
precedente  articolo 11,  munito  di  serrature a diverso congegno di
chiusura.
  2. Il direttore dell'ufficio di vigilanza e controllo Tesoro, anche
a  mezzo  di  propri  delegati,  puo'  presenziare alle operazioni di
contazione,   confezione   e  sigillatura  dei  valori  prodotti,  da
effettuarsi con le modalita' previste dal successivo articolo 17.
  3. Il responsabile della sezione Zecca deve trasmettere mensilmente
al  Dipartimento  del  tesoro una situazione riassuntiva delle monete
coniate  e  consegnate  alla  cassa  speciale, nonche' una situazione
giornaliera delle produzioni effettuate.