Art. 17. 1. Le monete coniate dalla sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sono confezionate in appositi contenitori sigillati previa contazione da effettuarsi, all'interno del comprensorio di cui all'articolo 4. Ai contenitori su cui e' indicato il taglio, il numero delle monete e la data della contazione presso le officine, viene apposto il sigillo dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. 2. Detti contenitori vengono consegnati alla cassa speciale per le monete da un rappresentante della sezione Zecca.