Art. 17.
  1.  Le monete coniate dalla sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico
e  Zecca  dello  Stato  sono  confezionate  in  appositi  contenitori
sigillati   previa   contazione   da   effettuarsi,  all'interno  del
comprensorio di cui all'articolo 4. Ai contenitori su cui e' indicato
il  taglio,  il numero delle monete e la data della contazione presso
le  officine,  viene  apposto  il sigillo dell'Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato.
  2.  Detti contenitori vengono consegnati alla cassa speciale per le
monete da un rappresentante della sezione Zecca.