Art. 19. 1. La cassa speciale per le monete assume in carico, per valore dichiarato, le monete nell'ambito dei quantitativi prodotti, verificati e confezionati a norma dell'articolo 17, previo rilascio da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato della bolletta relativa ai valori trasferiti. Tale bolletta, contenente l'indicazione dei tagli, del valore nominale e della data della confezione, deve essere sottoscritta dal rappresentante dell'Istituto. 2. Il cassiere speciale, a fronte della consegna, rimette all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ricevuta dei valori assunti in carico, munita del visto del controllore capo presso la cassa medesima.