Art. 19.
  1.  La  cassa  speciale  per le monete assume in carico, per valore
dichiarato,   le   monete   nell'ambito  dei  quantitativi  prodotti,
verificati  e  confezionati a norma dell'articolo 17, previo rilascio
da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato della bolletta
relativa    ai   valori   trasferiti.   Tale   bolletta,   contenente
l'indicazione  dei  tagli,  del  valore  nominale  e della data della
confezione,    deve    essere    sottoscritta    dal   rappresentante
dell'Istituto.
  2.   Il   cassiere  speciale,  a  fronte  della  consegna,  rimette
all'Istituto  Poligrafico  e  Zecca  dello  Stato ricevuta dei valori
assunti  in  carico,  munita del visto del controllore capo presso la
cassa medesima.