Art. 2.
  1. Con provvedimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica,  pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana,  sono  stabiliti il contingente delle monete di
prova,  la  destinazione  di  queste  ultime, nonche' le modalita' di
recupero dei relativi materiali.