Art. 25.
  1.  Le  monete  di  determinata fabbricazione o di speciale scelta,
confezionate in appositi contenitori, da cedere, ai sensi della legge
18 marzo  1968,  n.  309, nell'ambito dei contingenti autorizzati con
provvedimento   del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica  vengono  assunte  in  carico  dalla  cassa
speciale,  con  le  modalita'  di  cui  al  precedente  articolo 19 e
custodite in separati settori della sacristia di riserva.
 
          Nota all'art. 25:
              -  La  legge  18  marzo  1968, n. 309, reca: "Norme per
          l'adeguamento  dei  servizi della Zecca alle esigenze della
          monetazione".