Art. 25. 1. Le monete di determinata fabbricazione o di speciale scelta, confezionate in appositi contenitori, da cedere, ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 309, nell'ambito dei contingenti autorizzati con provvedimento del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica vengono assunte in carico dalla cassa speciale, con le modalita' di cui al precedente articolo 19 e custodite in separati settori della sacristia di riserva.
Nota all'art. 25: - La legge 18 marzo 1968, n. 309, reca: "Norme per l'adeguamento dei servizi della Zecca alle esigenze della monetazione".