Art. 27.
  1.  Il  cassiere speciale, col concorso del controllore capo presso
la  cassa,  prelevera'  dal  predetto  conto corrente infruttifero in
essere  presso  la  Tesoreria  centrale  un  importo  pari  al valore
nominale  delle  monete,  da  versare  al  bilancio delle entrate con
imputazione al capo X.
  2.  La somma residua viene versata dalla cassa speciale ad apposito
capitolo  dello  stato di previsione delle entrate - capo X - "ricavi
netti versati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato".
  3.  A  fronte  di  tale  operazione,  la Tesoreria centrale, dietro
autorizzazione del Dipartimento del tesoro, provvede a discaricare la
cassa  speciale, con quietanza di entrata di bilancio, dell'ammontare
corrispondente  al  valore  nominale  delle  suddette monete di serie
speciale  consegnate  dalla cassa speciale all'Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato.