Art. 27. 1. Il cassiere speciale, col concorso del controllore capo presso la cassa, prelevera' dal predetto conto corrente infruttifero in essere presso la Tesoreria centrale un importo pari al valore nominale delle monete, da versare al bilancio delle entrate con imputazione al capo X. 2. La somma residua viene versata dalla cassa speciale ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate - capo X - "ricavi netti versati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato". 3. A fronte di tale operazione, la Tesoreria centrale, dietro autorizzazione del Dipartimento del tesoro, provvede a discaricare la cassa speciale, con quietanza di entrata di bilancio, dell'ammontare corrispondente al valore nominale delle suddette monete di serie speciale consegnate dalla cassa speciale all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.