Art. 4. 1. I locali in cui sono ubicate le officine per la fabbricazione delle monete e degli altri materiali da produrre sotto vigilanza costituiscono un "Comprensorio" dotato di locali di sicurezza per la custodia dei materiali e dei valori. 2. I relativi accessi devono essere muniti di porte dotate di piu' serrature a differente congegno.