Art. 4.
  1.  I  locali  in cui sono ubicate le officine per la fabbricazione
delle  monete  e  degli  altri  materiali da produrre sotto vigilanza
costituiscono  un "Comprensorio" dotato di locali di sicurezza per la
custodia dei materiali e dei valori.
  2.  I relativi accessi devono essere muniti di porte dotate di piu'
serrature a differente congegno.