Art. 9.
  1.  Il  magazziniere  consegnatario,  sulla  scorta  della relativa
richiesta  del  direttore  della sezione Zecca, consegna il materiale
creatore  richiesto  per la lavorazione al competente magazziniere di
serra.
  2.  Le  operazioni  di  allestimento di nuovo materiale creatore di
monete,  quelle di punzonatura dei conii per monetazione e quelle per
la  ricostruzione  di  matrici  e  punzoni  fuori uso sono effettuate
dall'Istituto  Poligrafico  e  Zecca  dello  Stato.  Al termine delle
operazioni  suddette,  il magazziniere responsabile consegna il nuovo
materiale  creatore  o  restituisce  quello  ricevuto al magazziniere
consegnatario.
  3. I conii punzonati restano affidati ai competenti magazzinieri di
serra, che li custodiscono in casseforti.
  4. Il passaggio dei conii alla sala stampa monete viene annotato in
apposito registro dal responsabile di ciascuna sala stampa.
  5.  Analoga  procedura  viene  adottata  per  l'allestimento  e  la
costruzione  dei conii per la fabbricazione di cui al secondo e terzo
comma  dell'articolo  4  del regolamento di attuazione della legge 20
aprile  1978,  n.  154,  nonche'  per la costruzione dei conii per la
fabbricazione di contrassegni di Stato, di sigilli ufficiali e marchi
metallici recanti l'emblema dello Stato.
  6. I conii non piu' idonei all'uso vengono deformati periodicamente
alla scadenza di ciascun trimestre; di detta operazione viene redatto
apposito   processo   verbale,   firmato   anche   dal   responsabile
dell'ufficio di vigilanza e controllo Tesoro.
  7.  Alla  fine  di ciascun anno solare vengono egualmente deformati
tutti  i  conii  recanti  l'indicazione  dell'anno  medesimo  e viene
redatto   apposito  verbale  da  cui  risulti  il  numero  dei  conii
fabbricati  nell'anno,  nonche' il numero di quelli deformati durante
l'anno  e  di  quelli  deformati  alla  fine  dell'anno  medesimo. Un
originale di questo ultimo verbale dev'essere inviato al Dipartimento
del tesoro.
 
          Nota all'art. 9:
              -  Il  testo  dei  commi  1,  2  e  3  dell'art.  4 del
          regolamento  di  attuazione  della legge 20 aprile 1978, n.
          154   (Costituzione   della   sezione   Zecca   nell'ambito
          dell'Istituto   Poligrafico  dello  Stato),  approvato  con
          decreto ministeriale 8 agosto 1979, e' il seguente:
              "Tutte le lavorazioni di monete aventi corso legale nel
          territorio   dello   Stato   italiano  sono  sottoposte  al
          controllo   dell'apposito   ufficio  costituito  presso  la
          sezione  Zecca,  dipendente  dalla  Direzione  generale del
          tesoro.
              Le  coniazioni  di monete per conto di Stati esteri, di
          cui   all'art.  2  del  presente  decreto,  possono  essere
          sottoposte  al  controllo del suddetto ufficio, qualora sia
          richiesto  dagli  Stati  committenti  ed  autorizzato dalla
          Direzione generale del tesoro.
              Al  controllo  di cui ai precedenti commi sono altresi'
          sottoposte   la   fabbricazione   e   la  deformazione  dei
          contrassegni  di  Stato,  dei  sigilli  ufficiali  e marchi
          metallici  recanti l'emblema dello Stato nonche' ogni altra
          operazione   prevista   da   speciali   norme  di  legge  o
          regolamentari".