Art. 9. 1. Il magazziniere consegnatario, sulla scorta della relativa richiesta del direttore della sezione Zecca, consegna il materiale creatore richiesto per la lavorazione al competente magazziniere di serra. 2. Le operazioni di allestimento di nuovo materiale creatore di monete, quelle di punzonatura dei conii per monetazione e quelle per la ricostruzione di matrici e punzoni fuori uso sono effettuate dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Al termine delle operazioni suddette, il magazziniere responsabile consegna il nuovo materiale creatore o restituisce quello ricevuto al magazziniere consegnatario. 3. I conii punzonati restano affidati ai competenti magazzinieri di serra, che li custodiscono in casseforti. 4. Il passaggio dei conii alla sala stampa monete viene annotato in apposito registro dal responsabile di ciascuna sala stampa. 5. Analoga procedura viene adottata per l'allestimento e la costruzione dei conii per la fabbricazione di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 4 del regolamento di attuazione della legge 20 aprile 1978, n. 154, nonche' per la costruzione dei conii per la fabbricazione di contrassegni di Stato, di sigilli ufficiali e marchi metallici recanti l'emblema dello Stato. 6. I conii non piu' idonei all'uso vengono deformati periodicamente alla scadenza di ciascun trimestre; di detta operazione viene redatto apposito processo verbale, firmato anche dal responsabile dell'ufficio di vigilanza e controllo Tesoro. 7. Alla fine di ciascun anno solare vengono egualmente deformati tutti i conii recanti l'indicazione dell'anno medesimo e viene redatto apposito verbale da cui risulti il numero dei conii fabbricati nell'anno, nonche' il numero di quelli deformati durante l'anno e di quelli deformati alla fine dell'anno medesimo. Un originale di questo ultimo verbale dev'essere inviato al Dipartimento del tesoro.
Nota all'art. 9: - Il testo dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 4 del regolamento di attuazione della legge 20 aprile 1978, n. 154 (Costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato), approvato con decreto ministeriale 8 agosto 1979, e' il seguente: "Tutte le lavorazioni di monete aventi corso legale nel territorio dello Stato italiano sono sottoposte al controllo dell'apposito ufficio costituito presso la sezione Zecca, dipendente dalla Direzione generale del tesoro. Le coniazioni di monete per conto di Stati esteri, di cui all'art. 2 del presente decreto, possono essere sottoposte al controllo del suddetto ufficio, qualora sia richiesto dagli Stati committenti ed autorizzato dalla Direzione generale del tesoro. Al controllo di cui ai precedenti commi sono altresi' sottoposte la fabbricazione e la deformazione dei contrassegni di Stato, dei sigilli ufficiali e marchi metallici recanti l'emblema dello Stato nonche' ogni altra operazione prevista da speciali norme di legge o regolamentari".